Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2023 la legge n. 127 del 18 settembre 2023, di conversione del cd.Decreto emergenza clima (decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98).
Il decreto mira a fronteggiare le eccezionali situazioni climatiche, tra cui anche quelle connesse a straordinarie ondate di calore:
L’iter di conversione in legge non ha sostanzialmente modificato le disposizioni in materia di integrazione salariale. Qualche modifica invece si registra sulle diposizioni relative alle linee guida per la stipula delle intese, a tutela dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche.
Con le previsioni del decreto emergenza clima, anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni possono accedere alla CIGO beneficiando (temporaneamente) della neutralizzazione dei periodi richiesti ai fini dei limiti di durata massima previsti per legge.
Più nel dettaglio, si dispone che, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 e determinate da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), i periodi di CIGO richiesti non rientrano nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile.
NOTA BENE: Si tratta specificatamente delle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, delle imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo e delle imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione (articolo 10, lettere m), n), e o), decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)
Inoltre, per le richieste di CIGO e limitatamente (INPS, circolare n. 73 del 3 agosto 2023) ai periodi di integrazione salariale di cui al decreto emergenza clima, gli stessi datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.
Alla determinazione della misura del contributo addizionale concorrono invece eventuali ulteriori periodi di integrazione salariali fruiti nel quinquennio mobile.
Per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 98/2023) e il 31 dicembre 2023, il trattamento di CISOA, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito.
I trattamenti concessi a tale titolo non sono conteggiati ai fini del raggiungimento del numero massimo di 90 giornate fruibili nell’anno.
I periodi oggetto di sospensione sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.
I trattamenti di CISOA dovuti agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) per riduzioni orarie per intemperie stagionali sono corrisposti agli interessati con pagamento diretto da parte dell’INPS.
Il decreto emergenza clima, nel testo modificato dalla legge di conversione, prevede infine che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscano e assicurino la convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per adottare, valutando anche la correlazione tra l'umidità relativa, la temperatura e la ventilazione, linee guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche.
Dette intese possono essere recepite con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.
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