Il ricorso allo smart working (cd. “lavoro agile”) resta semplificato per i datori di lavoro. Infatti, grazie alla proroga dello stato di emergenza, vi è anche la possibilità di continuare a utilizzare il “lavoro a distanza” in modalità semplificato, ossia senza l’obbligo dell’accordo individuale. La decisione del Governo evita alle imprese - che intendano continuare a mantenere tutti o una parte dei lavoratori in smart working – di dover richiedere la sottoscrizione di accordi individuali a ogni singolo dipendente coinvolto.
Le regole semplificate valgono fino al 15 ottobre 2020. Quest’ultima rappresenta, attualmente, la data spartiacque a decorrere dalla quale è previsto il ritorno del regime ordinario, caratterizzato appunto dall’accordo delle parti, così come previsto dalla L. n. 81/2017 (cd. “Jobs Act dei lavoratori autonomi”).
Il differimento dello stato di emergenza, quindi anche delle modalità semplificate di ricorso allo smart working, proroga la precedente scadenza del 31 luglio 2020. Ciò comporta l’obbligo da parte dei datori di lavoro di verificare la regolarità delle comunicazioni amministrative relative al personale in lavoro agile: in altre parole, chi avesse inserito nel portale “Cliclavoro” la scadenza del 31 luglio 2020 dovrà aggiornarla.
S’intende prorogato anche il regime delle priorità di ricorso al lavoro agile, ossia:
Si rammenta, infine, che la domanda di cassa integrazione per le quattro ulteriori settimane iniziate a giugno deve essere presentata entro il 31 luglio 2020, anche se l’azienda non ha ancora ricevuto l’autorizzazione delle precedenti cinque settimane aggiuntive.
I termini decadenziali per la presentazione delle domande di CIG, derivano a seguito dell’approvazione della legge di conversione del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”). In sede di prima applicazione, le domande relative alle cinque settimane iniziate nel corso del mese di maggio potevano essere presentate entro il 17 luglio 2020. Superato il periodo transitorio, il termine ordinario decadenziale per richiedere la CIG è fissato entro il mese successivo a quello cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.
Quindi, rispettando i vincoli decadenziali, il termine per richiedere la cassa integrazione avviata nel corso del mese di giugno è fissato al 31 luglio 2020.
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