La CIGO e l’assegno ordinario devono essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. La decorrenza del termine di presentazione delle domande, invece, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 23 marzo 2020, coincide con quest’ultima data. Pertanto, il predetto periodo è “neutralizzato” ai predetti fini.
A confermarlo è l’INPS, con il messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020, il quale riepiloga le nuove modalità di presentazione delle domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e delle prestazioni di assegno ordinario disciplinate dagli artt. 19, 20 e 21 del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), per le quali è stata rilasciata una nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale”.
Per venire incontro alle imprese che sono state costrette a sospendere temporaneamente l’attività produttiva, il “Decreto Cura Italia” ha introdotto le seguenti novità in tema di ammortizzatori sociali:
Le domande per accedere alle prestazioni di CIGO e di assegno ordinario sono disponibili sul sito INPS, nei “Servizi online” accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”.
Al momento dell’inserimento della scheda causale, per quanto concerne la domanda di assegno ordinario, sarà possibile scegliere l’apposita causale denominata “COVID-19 nazionale”. Questa scelta comporterà il fatto di non dover allegare alcunché alla domanda, eccetto l’elenco dei lavoratori beneficiari.
Diversamente, per quanto riguarda il trattamento di integrazione salariale ordinario, nella relativa domanda dovrà essere:
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