Sul disegno di legge di conversione del Decreto Cura Italia è stata votata ieri la fiducia in Senato. Il testo completamente sostituito da un maxiemendamento passa ora alla Camera per la seconda lettura.
Tra le modifiche registrate durante l’iter parlamentare, quella apportata al comma 4 dell'articolo 67 del Dl n. 18/2020, secondo il quale i termini di prescrizione e decadenza a favore dell’Amministrazione finanziaria sono sospesi per lo stesso tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento concessi al contribuente, in caso di eventi eccezionali.
Inoltre, in base al comma 2 dello stesso articolo, era previsto per il Fisco un differimento al 31 dicembre del secondo anno successivo al periodo di sospensione, dei termini di prescrizione e di decadenza relativi all’attività degli Uffici in scadenza nel 2020, oltre che la possibilità per l’agente della riscossione di non procede alla notifica delle cartelle durante il periodo di sospensione (comma 3).
Soprattutto la proroga biennale dei termini di accertamento del periodo di imposta 2015 a favore dell’Amministrazione è stata, però, ritenuta iniqua rispetto alle sospensioni concesse ai contribuenti e così, in sede di conversione legge, vi si è posto rimedio fissando un tempo a disposizione dell'Amministrazione finanziaria pari a quello di sospensione. Si è voluto, cioè, sterilizzare la proroga dei due anni a favore del Fisco per l'attività di accertamento, ponendo sullo stesso piano la posizione dei contribuenti e quella degli Uffici attraverso la cancellazione del riferimento al comma 2.
Diverse anche le correzioni apportate al meccanismo per ottenere la sospensione delle rate di mutuo sulla prima casa per tutti coloro che hanno perso il lavoro a causa del Coronavirus.
Nella legge di conversione al Decreto n. 18/2020 si sono voluti eliminare tutti gli ostacoli che limitavano l’accesso alla moratoria, innalzando anche la soglia dei contratti, passata da 250 a 400mila euro, in modo da comprendere molti più immobili.
Nello specifico, si sono voluti aiutare soprattutto i mutuatari più giovani. È stata, infatti, prevista la possibilità di presentare la domanda di sospensione anche a coloro che hanno un mutuo recente, in ammortamento da meno di un anno, ma solo fino al prossimo 17 dicembre; analogamente la possibilità di richiesta di moratoria è stata estesa anche a chi ha già beneficiato di altri aiuti pubblici, come il Fondo di garanzia per la prima casa.
Inoltre, nella nozione di lavoratore autonomo con accesso al Fondo vengono fatti rientrare anche le ditte individuali e gli artigiani, a cui si applicherà il regime speciale già previsto per i professionisti (in vigore solo fino al 17 dicembre 2020).
Il testo approvato ieri dal Senato introduce, per il 2020, una causa di disapplicazione “generalizzata” della disciplina delle società di comodo.
In particolare, con l’ introduzione del nuovo art. 71-quater viene previsto che per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, date le condizioni straordinarie di svolgimento dell’attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo e di società in perdita sistematica.
Questa nuova sospensione, che si affianca a quella prevista per gli adempimenti e versamenti tributari, prevede un esonero speciale “per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020”: infatti, oltre al periodo di imposta 2020 “solare”, sarebbe “coperto” anche il periodo di imposta non solare 2020/2021, mentre risulterebbe escluso il periodo di imposta 2019/2020. Il nuovo esonero, inoltre, mostra una duplice portata innovativa rispetto alla normale causa di disapplicazione automatica, superandone così l’operatività e prevedendo, inoltre, una disapplicazione generalizzata per tutti i soggetti.
Il maxiemendamento al Cura Italia contempla anche diversi interventi in materia di lavoro, soprattutto con riferimento alla disciplina degli ammortizzatori sociali.
In particolare:
Infine da segnalare, con riferimento agli affitti e ai negozi, che il credito d’imposta per le locazioni dei negozi e botteghe non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione.
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