Decreto “Cura Italia”. Chiariti gli aspetti fiscali

Pubblicato il 06 aprile 2020

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8 del 3 aprile 2020, fornisce una serie di risposte ai quesiti che sono stati sollevati sulle previsioni fiscali contenute nel decreto “Cura Italia”, da parte di associazioni di categoria, strutture regionali dell’Agenzia, professionisti e altri contribuenti.

Il Dl n. 18/2020 prevede specifiche disposizioni di carattere tributario principalmente nel Titolo IV rubricato “Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese”, ma altre previsioni sono inserite anche tra le misure a favore del lavoro (Titolo II) e tra quelle a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario (Titolo III).

Il documento di prassi, che si articola sotto la forma di domande e risposte, è strutturato per aree tematiche omogenee e spazia sugli argomenti più dubbi, focalizzando l’attenzione soprattutto:

Decreto "Cura Italia": proroga e sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti

La prima macro sezione della circolare n. 8/2020 racchiude una serie di risposte inerenti alla sospensione dei termini per i versamenti ed altri adempimenti.

Riguardo all’attività di accertamento e riscossione, l’Agenzia precisa che la sospensione prevista dall’articolo 62 del Dl n. 18/2020 opera in relazione alle richieste di documentazione effettuate ai sensi dell’articolo 36-ter del Dpr n. 600/73.

In altre parole, emerge una sostanziale estensione della sospensione a tutte le fattispecie del differimento dei termini di decadenza e prescrizione in favore degli Uffici.

Infatti, ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli Uffici degli enti impositori, si applica la norma dello Statuto del contribuente prevista per le sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali, secondo la quale i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli Uffici, degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine della sospensione.

Da ciò, deriva un differimento generalizzato per le notifiche degli atti impositivi al 31 dicembre 2022. Secondo la circolare, inoltre, sono differiti alla stessa data anche gli atti del registro che scadono in qualsiasi giorno fino al 31 dicembre 2020, dell'imposta sulle successioni e gli atti di irrogazione sanzioni da emettere entro un anno dal deposito delle memorie difensive da parte del contribuente.

Per quanto riguarda, invece, la richiesta di documentazione in sede di controllo formale, specifica l’Agenzia che la sospensione degli adempimenti diversa dai versamenti si applica anche alle richieste di documentazione effettuate in sede di controllo formale delle dichiarazioni in cui i termini assegnati per fornire la documentazione scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio. In questi casi, la documentazione deve essere prodotta entro il 30 giugno 2020.

Relativamente al versamento dell’Imposta di registro da effettuare in sede di registrazione di un contratto di locazione, si precisa, invece, che dal momento che la liquidazione dell’imposta da parte dell’Ufficio è subordinata alla richiesta di registrazione, se il contribuente si avvale della sospensione e non richiede la registrazione, non si determina neanche il correlato obbligo di versamento.

Allo stesso modo - secondo l’Agenzia - si deve ritenere che se il contribuente si avvale della sospensione anche per la registrazione dei contratti di locazione di immobili non è tenuto al relativo versamento dell'imposta.

Decreto “Cura Italia”. Appalti e altri chiarimenti

La circolare mira a chiarire se la sospensione degli adempimenti e versamenti disposta dal "Cura Italia" si applichi anche agli obblighi in materia di ritenute e appalti.

La risposta appare sostanzialmente negativa. L’Agenzia sottolinea come la sospensione prevista dagli articoli 61 e 62 del Decreto non abbia a che fare con i soggetti coinvolti dalle verifiche sugli appalti.

La sospensione a cui fa riferimento il Decreto è, infatti, quella che interessa direttamente i settori più colpiti dall’emergenza Coronavirus, pertanto solo per quelle categorie di lavoratori espressamente disciplinati dal decreto risultano sospesi gli obblighi di versamento e conseguentemente sono sospesi i controlli.

Per le imprese e i committenti che non rientrano nei settori indicati e che, invece, sono legati al meccanismo relativo alle ritenute negli appalti, i versamenti e le verifiche vanno avanti normalmente. Si pensi per esempio a settori come quello della grande distribuzione organizzata, dei servizi di pulizia o di quelli informatici: in questi casi proseguono i versamenti sulle ritenute e, di conseguenza, anche i controlli da parte dei committenti.

Anche riguardo all’emissione delle fatture, il documento di prassi chiarisce che non è uno degli adempimenti attualmente sospesi, così come l’invio telematico dei corrispettivi.

Infatti, nel caso l’attività rientrasse tra quelle sospese a far data dall’11 marzo 2020 in base al Dpcm dello stesso giorno, con operazioni effettuate nei dodici mesi antecedenti, se, alla data di interruzione, il cedente/prestatore non avesse ancora emesso alcuna fattura fermo il ricorso a quella differita in presenza dei requisiti di legge, potrebbe scegliere tra le seguenti alternative:

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