Decreto crescita. Misure a sostegno delle imprese

Pubblicato il 09 maggio 2019

Il Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019 (Decreto Crescita), in vigore dal primo maggio, contiene un insieme di misure agevolative finalizzate a sostenere la crescita economica delle imprese italiane. Vi sono, in particolare, diverse novità in ambito fiscale e per il rilancio degli investimenti privati.

Nel decreto è prevista la reintroduzione del super ammortamento, con un nuovo tetto massimo complessivo di 2.500.000 di euro, è stata rivista la tassazione agevolata degli utili reinvestiti ed è stata aumentata la deducibilità dalle imposte sui redditi dell’Imu sugli immobili strumentali, con un aumento progressivo (deduzione del 50% nel 2019, del 60% nel 2020 e 2021, e del 70% a regime dal 2022). Interventi vi sono stati anche sul regime forfettario e sulla disciplina del Patent Box.

Nel settore immobiliare vi è stato il potenziamento del “sisma bonus” estendendolo anche alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, oltre che 1, ed è stata modificata la disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico.

Nel decreto non vi è la proroga della disciplina del credito d’imposta R&S fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, contrariamente a quanto contenuto nelle versioni in bozza e, allo stato attuale, l’incentivo risulta, dunque, in vigore fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. Disposta, infine, per gli enti territoriali la definizione agevolata delle proprie entrate (anche tributarie) con stralcio delle sanzioni.

Di seguito verranno illustrate alcune tra le principali misure fiscali e di rilancio degli investimenti, tuttavia va sottolineato che molti aspetti operativi delle suddette disposizioni sono demandati a successivi decreti dei ministeri competenti. Inoltre, si segnala che è iniziato l’iter di conversione in legge che dovrà concludersi entro il prossimo 30 giugno.

 

Reintroduzione del maxi ammortamento

A beneficio degli investimenti privati, viene reintrodotto il maxi ammortamento al 130%. L’agevolazione fiscale permetterà alla imprese o lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 (ovvero 30 giugno 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo del 30% al fine di determinare le quote di ammortamento e dei canoni di leasing.

Rispetto alla precedente versione, viene introdotta una limitazione con la previsione che la maggiorazione del costo non è applicabile sulla parte di investimenti complessivi superiori a 2,5 milioni euro.

Sono esclusi dall’agevolazione:

È confermata l’applicazione delle disposizioni dell’art. 1, commi 93 e 97, della Legge n. 208 del 28 dicembre del 2015 (Legge di bilancio 2016) e pertanto il “maxi ammortamento” non spetta per gli investimenti in:

 

Tassazione agevolata utili reinvestiti

In ambito fiscale, viene rivista la tassazione agevolata degli utili reinvestiti prevedendo la soppressione della disciplina contenuta nell’art. 1, commi da 28 a 34, della Legge di bilancio 2019.

Nello specifico, si prevede l’applicazione di un’aliquota Ires ridotta al reddito d’impresa fino a concorrenza degli utili di esercizio accantonati a riserve, diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento del patrimonio netto.

L’aliquota è determinata al 22.5% per il 2019, al 21.5% per il 2020, al 21% per il 2021 e sarà del 20.5% dal 2022.

E bene evidenziare che:

L’incremento di patrimonio netto, inoltre, è pari alla differenza tra:

 

La parte degli utili accantonati a riserva che eccede il reddito complessivo netto, è computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell’esercizio successivo.

Per le società trasparenti ex art. 115, TUIR, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili.

La quota attribuita non utilizzata dal socio, è computata in aumento dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo.

Le nuove disposizioni sono applicabili anche dagli imprenditori individuali e dalle snc/sas in contabilità ordinaria (non è riproposta l’applicazione dell’agevolazione per le imprese in contabilità semplificata).

 

L’agevolazione è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfettari di determinazione del reddito, e con quelli di cui all’art. 6, DPR n. 601/73 (Ires al 12% a favore degli enti con personalità giuridica).

 

NB! - L’abrogazione del citato art. 6 prevista dalla Legge di bilancio 2019, per effetto di quanto previsto dal D.L. n. 135/2018, Decreto c.d. “Semplificazioni”, è subordinata all’adozione di successivi provvedimenti legislativi che individuano misure di favore, compatibili con il diritto UE, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali, nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà.

 

Semplificazione del Patent box

Il decreto Crescita modifica la disciplina del Patent box (Tassazione agevolata sull’utilizzo di alcuni beni immateriali) così, a decorrere dal 1° maggio 2019, i titolari di reddito d’impresa che optano per il suddetto regime di cui all’art. 1, commi da 37 a 45, del D.L. n. 190/2014, possono scegliere di determinare il reddito agevolabile, in alternativa alla presentazione dell’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (istanza di ruling), direttamente nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene esercitata l’opzione e in quello relativo ai 2 periodi d’imposta successivi, mediante una variazione in diminuzione in 3 quote annuali di pari importo.

Il soggetto interessato dovrà indicare le necessarie informazioni “con una idonea documentazione” così come previsto dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico provvedimento.

La nuova disciplina è applicabile anche nel caso in cui sia in corso la procedura prevista dallart. 31-ter del D.P.R. 600/73 (relativamente agli accordi preventivi), a condizione che l’accordo non sia stato concluso e previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate della volontà di rinuncia alla procedura stessa.

In tal caso, la somma delle variazioni in diminuzione relative ai periodi d’imposta di applicazione dell’agevolazione è ripartita in 3 quote annuali di pari importo e indicata nel modello Redditi/Irap relativo al periodo d’imposta in cui viene esercitata l’opzione e in quello relativo ai 2 periodi d’imposta successivi.

 

In sostanza, per effetto delle modifiche legislative, il contribuente potrà:

 

In caso di rettifica del reddito agevolato la sanzione di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 (dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta/differenza del credito utilizzato) non è applicabile se nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso.

La sanzione non è applicabile anche in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8, DPR n. 322/98, in cui va specificato il possesso della documentazione idonea per ciascun periodo d’imposta oggetto dell’integrazione e prima della formale conoscenza dell’inizio di qualunque attività di controllo.

 

Modifiche al regime forfettario

Un’altra rilevante novità interessa il regime forfettario: con la modifica del comma 69 dell’art. 1, della Legge n. 190/2014, i contribuenti “forfettari” che si avvalgono di dipendenti e collaboratori diventano sostituti d’imposta, ovvero sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73.

Gli effetti della disposizione sono retroattivi e la stessa, in deroga all’art. 3, della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), è applicabile dal 1° gennaio 2019.

Dovendosi comportare come sostituti d’imposta “retroattivi”, è previsto che i contribuenti “forfettari” dovranno trattenere in tre rate di pari importo l’ammontare delle ritenute sulle retribuzioni già corrisposte a partire dal mese di agosto (terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto) e versarlo entro i termini di cui all’art. 8, del D.P.R. n. 602/73 (giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta).

 

Il decreto modifica anche quanto disposto al comma 21 dell’art. 1, della Legge di bilancio 2019, specificando che l’obbligo di operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui ai citati artt. 23 e 24, è esteso anche ai lavoratori che applicheranno la c.d. “flat tax” a partire da 2020.

L’accesso al suddetto regime prevede nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione dei redditi, il conseguimento di ricavi o compensi, compresi tra 65.001 e 100.000 euro, ragguagliati ad anno.

Al reddito d’impresa/lavoro autonomo determinato nei modi ordinari, si prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’Irpef, delle relative addizionali e dell’Irap pari al 20%.

 

Efficienza energetica e rischio sismico

Il decreto 34/2019 ha aggiunto il comma 3.1 all’art. 14, D.L. n. 63 del 4 giugno 2013, in materia di interventi di riqualificazione energetica, e il comma 1-octies all’art. 16, del medesimo decreto relativo agli interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità.

E’ sancito che il soggetto che ha diritto alle previste detrazioni fiscali, al posto dell’utilizzo delle stesse, possa optare per un contributo di pari importo:

Non operano i limiti di compensazione pari a 700.000 euro annui ex art. 34, Legge n. 388/2000 e di 250.000 euro annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi.

 

Un’altra modifica è stata effettuata all'art. 16, comma 1-septies dello stesso decreto 63/2013 e, nello specifico, si dispone, nel caso di realizzazione di interventi che determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, effettuati nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (prima era prevista solo la zona 1), o, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche lo consentano, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, una detrazione dall'imposta del 75%, incrementata all'85% nel caso di interventi da cui derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, per gli acquirenti di detti immobili.

La detrazione si calcola sul prezzo della singola unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

I soggetti beneficiari della detrazione possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi, ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito che, comunque, resta esclusa per gli istituti di credito e intermediari finanziari.

 

Definizione agevolata delle entrate regionali/locali

La “rottamazione Ter” viene estesa alle entrate locali: in particolare, gli Enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni) possono disporre l’esclusione delle sanzioni relative alle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati dal 2000 al 2017 dagli enti/concessionari della riscossione.

Entro il 30 giugno (60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto), gli enti possono stabilire, “con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse”, l’esclusione delle sanzioni dalle predette entrate, prevedendo:

Con la presentazione dell’istanza, i termini di prescrizione/decadenza relativi al recupero delle somme sono sospesi.

La definizione agevolata non produce effetti e i termini di prescrizione/decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza tornano a decorrere, qualora il versamento (anche di una sola rata) non avvenga oppure sia insufficiente/tardivo.

I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

 

Sostegno alla capitalizzazione delle imprese (Art. 2 D.L. 69/2013)

Il decreto crescita prevede che il contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI, riconosciuto dall’agevolazione “Sabatini - ter”, sia esteso anche alle micro, piccole, medie imprese costituite in forma societaria impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento.

Le agevolazioni di cui all’articolo 2 del D.L. n. 69 del 2013 sono concesse nel caso di sostegno a processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte dell’impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell’impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del predetto finanziamento.

Il contributo è rapportato agli interessi calcolati sul finanziamento ad un tasso annuo pari al:

Naturalmente le disposizioni attuative sono demandate al Ministero dello sviluppo economico.

 

NB! - Per quanto concerne la “Sabatini - ter” disposizione atta in particolare a facilitare l’accesso al credito delle imprese, il decreto porta a 4 milioni di euro (in precedenza erano 2 milioni) il valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa, l’erogazione avverrà sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito all’investimento, ed e prevista un’unica soluzione del contributo (al posto delle sei quote annuali) a fronte di finanziamenti non superiori a 100.000 euro.

 

Misure per il “no profit”

Nel decreto crescita vi sono alcune disposizioni rilevanti per gli enti non profit, sono stati, in particolare, reintrodotti tra gli enti non commerciali su base associativa, che possono continuare a godere della decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati da associati e tesserati ai sensi di quanto previsto dall’articolo 148, comma 3, Tuir, gli enti assistenziali.

Questa categoria di soggetti potrà continuare a godere dell’agevolazione anche quando, entrato in vigore il Registro del terzo settore, la platea dei soggetti non iscritti al suddetto Registro, che potrà continuare a godere di questa agevolazione, diminuirà notevolmente.

Un altro intervento rivede gli adempimenti di pubblicità dei contributi pubblici ricevuti, sia per le imprese che per le associazioni, dalla L. 124/2017.

Il termine per la pubblicazione, già in vigore, non è più nel mese di febbraio, ma è stato spostato al 30 giugno di ogni anno.

Il termine dovrà essere rispettato anche dai soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare.

 

NB!Si ricorda che non dovranno essere indicati gli importi che abbiano natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

 

L’indicazione delle somme dovrà avvenire sui siti internet o analoghi portali digitali, delle “associazioni, onlus e fondazioni”, inoltre si dovranno pubblicare le “informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura il cui importo totale superi euro 10.000”.

 

Per le società di capitali e le cooperative sportive dilettantistiche, nonché per le imprese sociali, sarà necessario distinguere tra quelle tenute alla redazione del bilancio di esercizio e quelle che non sono soggette al medesimo obbligo.

Per le prime, l’adempimento si intenderà soddisfatto con la pubblicazione degli importi ricevuti nella Nota integrativa del bilancio di esercizio, per le seconde, in analogia con quanto previsto per gli enti del primo libro del codice civile, la pubblicazione dovrà avvenire sul sito internet o su quello della associazione di categoria di appartenenza dell’impresa.

 

Sono state modificate anche le sanzioni che coinvolgono pure le associazioni. La modifica, che entrerà in vigore dal 2020, prevede una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di euro 2.000.

Competente ad irrogare la sanzione sarà l’Amministrazione Pubblica che ha erogato il beneficio o, in difetto, il Prefetto del luogo dove ha sede il beneficiario.

Con il provvedimento di irrogazione della sanzione, viene stabilito anche il termine entro il quale ottemperare all’obbligo di pubblicazione.

Il perdurare dell’inosservanza di tale obbligo, nonché il mancato pagamento della sanzione entro il termine di cui al periodo precedente, è sanzionato con la restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti entro i successivi tre mesi.

 

Quadro Normativo

Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019

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