Via libera al nuovo “contratto di espansione”. La nuova misura, che andrà a sostituire il contratto di solidarietà espansivo, consente alle imprese di grandi dimensioni – oltre mille dipendenti – di avvicinare l’età pensionistica di ben cinque anni, favorendo il ricambio generazionale (cd. turnover aziendale). Inoltre, grazie al “contratto di espansione” è possibile diminuire l’orario di lavoro dei lavoratori, in cambio di nuove assunzioni.
Sono questi i punti centrali del nuovo istituto previsto all’art. 26-quater del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, in L. n. 58/2019 (cd. Decreto Crescita).
Il contratto di espansione, introdotto per un periodo sperimentale per il biennio “2019-2020”, abroga definitivamente il contratto di solidarietà espansivo (art. 41, del D.Lgs. n. 148/2015). La misura si rivolge alle imprese con oltre mille unità lavorative, interessate da azioni di reindustrializzazione e riorganizzazione e con modifica dei processi aziendali.
È possibile accedere al contratto di espansione esclusivamente previa stipulazione di un accordo con Ministero del Lavoro e sindacati (anche Rsa o Rsu). Grazie alla sottoscrizione di tali accordi, l’azienda può accedere a una serie di misure di semplificazione e contenimento del costo del lavoro, tra cui anche l'intervento straordinario d'integrazione salariale (CIGS) che, in deroga alle ordinarie regole, può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.
Riepilogando, quindi, le novità principali sono due:
Il contratto di espansione deve contenere:
Con riferimento all’incentivo all’esodo, il “Decreto Crescita” consente di andare in pensione cinque anni prima dell’attuale età prevista per la pensione di vecchiaia. Conti alla mano, considerato che attualmente l’età pensionabile è pari a 67 anni, l’anticipo può essere esercitato addirittura a 62 anni.
È chiaro, però, che per poter avvalersi di tale facoltà è assolutamente necessario avere il requisito contributivo minimo, che nonostante le recenti riforme del sistema pensionistico, è rimasto fermo a 20 anni.
La copertura economica per fruire dello scivolo pensionistico è garantito dal datore di lavoro, il quale riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, comprensiva di Naspi (se spettante), d'importo pari alla pensione lorda maturata al momento di cessazione del rapporto di lavoro e determinata dall'INPS.
Qualora il primo diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.
Inoltre, in nessun caso è possibile prorogare l’accesso alla pensione durante il periodo di prepensione (cd. norma anti esodati). In sostanza, non possono essere modificati i requisiti pensionistici di quanti intendono godere dell’incentivo all’esodo.
A tal fine, il governo ha riconosciuto un importo di:
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