E' calendarizzata per lunedì 2 maggio la discussione generale sul disegno di legge di conversione del decreto Covid e cessazione dello stato di emergenza.
Terminato l'iter presso la XII Commissione Affari sociali, il disegno di legge di conversione del decreto 24 marzo 2022, n. 24 si avvia infatti verso il primo via libera della Camera dei deputati per poi passare al Senato ed essere definitivamente approvato entro il 23 maggio 2022.
Il testo licenziato dalla Commissione è stato in più punti modificato. Dalla sua lettura emergono importanti novità per datori di lavoro e lavoratori, in particolare, con riguardo allo smart working e in tema di sicurezza sul lavoro.
Vediamo quali sono.
L'articolo 9-bis, inserito in sede di conversione, contiene una disciplina transitoria per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede che, entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottino un accordo in modo da garantire:
a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Nelle more di tale accordo, l'articolo 9-bis, del disegno di legge Covid stabilisce che la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere erogata sia con la modalità in presenza sia a distanza con videoconferenza in modalità sincrona, fatte salve le attività formative per le quali siano previsti un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.
L'articolo 10, comma 2, come modificato in sede di conversione, proroga al 31 luglio 2022 i termini previsti dalle disposizioni elencate nell’allegato B, in particolare:
L'articolo 10, commi 1-bis e 1-quater, inseriti in sede di conversione, contengono altre proroghe per i lavoratori fragili.
Il comma 1-bis proroga al 30 giugno 2022 la disciplina di cui all'articolo 26, comma 2 del Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) che riconosce, che il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle condizioni di cui al D.M. 4 febbraio 2022, sia equiparato al ricovero ospedaliero a condizione che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.
L'intervento di proroga di cui al comma 1-bis riguarda anche l'articolo 26, comma 7-bis, del Cura Italia che stabilisce il diritto ad un rimborso forfettario in favore dei datori di lavoro privati per gli oneri sostenuti per il riconoscimento del trattamento economico di cui al precedente paragrafo. Il rimborso forfettario, non spettante ai datori di lavoro domestico e ai datori non assoggettati a contribuzioni previdenziali presso l'INPS, è pari, con riferimento a ciascun lavoratore, ad un importo annuo di 600 euro, da riparametrare in base al numero di mesi interessati dagli interventi nel 2022.
Il comma 1-ter proroga al 30 giugno 2022 la norma contenuta nell'articolo 26, comma 2-bis, del Cura Italia, secondo la quale la prestazione lavorativa dei dipendenti fragili, pubblici e privati, è normalmente svolta in modalità agile se compatibile con le caratteristiche della prestazione.
La proroga riguarda i soggetti con riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della L. n. 104 del 1992) o in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
L'articolo 10, comma 2-bis proroga le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 90 del decreto Rilancio prevedendo che, fino al 31 agosto 2022, i datori di lavoro privati:
Infine, l'articolo 5, comma 1, capoverso 10-quater, comma 8, modificato in sede di conversione, prevede, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, quali strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice (luoghi di accoglienza e ricovero per malati verso la fase terminale della vita), strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani, anche in condizioni di non autosufficienza, strutture residenziali dell’area dell’assistenza socio-sanitaria, di cui all'articolo 44 del decreto sui livelli essenziali di assistenza (LEA) - DPCM 12 gennaio 2017 - relativo alla “Riabilitazione elungodegenza post-acuzie”.
Fino alla stessa data, per tali lavoratori, le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI).
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