Decreto competitività, il bonus macchinari cambia veste

Pubblicato il 26 giugno 2014 La riproposizione del bonus macchinari con il decreto competitività, decreto legge 91 del 24 giugno 2014, vede un cambiamento sostanziale.

Il bonus diventa un credito d'imposta, anziché una detassazione, con uno sconto del 15% sulla quota di spesa che supera la media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti.

Il credito non spetta per investimenti inferiori a 10mila euro.

Investimenti in beni strumentali nuovi

Ne avranno diritto le ditte individuali, società di persone e di capitali, cooperative e stabili organizzazioni che effettuano investimenti in macchinari e beni strumentali nuovi, rientranti nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 (quindi non sono incentivati beni immateriali e  immobili), tuttavia interesserà solo per la parte di spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli ultimi 5 anni (si tratta di nuovi investimenti).

Dalla media si può escludere il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

Start up e imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto

La media da considerare sarà quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto o a quello successivo, resta la facoltà di escludere dal calcolo il periodo in cui l'investimento e' stato maggiore.

Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto il credito d'imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta.

Periodo di fruizione del bonus

Gli investimenti con diritto sono quelli realizzati dal 25 giugno 2014 – data di entrata in vigore del dl competitività - fino al 30 giugno 2015, anche per aziende costituite nell’arco di questo periodo di tempo.

Va ripartito in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi a partire dal periodo d'imposta di riconoscimento del credito.

La modalità è esclusivamente quella della compensazione nel modello F24.

Non concorre né alla formazione del reddito d'impresa né alla determinazione della base imponibile Irap.
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