Decreto clima, nuove regole per la ripresa dei versamenti assicurativi

Pubblicato il 21 ottobre 2019

Nuove indicazioni dall’INAIL per la ripresa dei versamenti dei premi assicurativi sospesi, a causa degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.

Infatti, l’art. 8, co. 1, lett. b) del D.L. n. 111/2019 (cd. “Decreto clima”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 ottobre 2019 – e in vigore dal giorno successivo – ha disposto che la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi può essere effettuata in due modi:

La novità è stata recepita dall’INAIL, con la circolare n. 28 del 18 ottobre 2019.

Sisma Centro Italia, vecchia proroga

L’art. 48, co. 13 del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni in L. n. 229/2016, ha disposto, nei Comuni colpiti dagli eventi sismici su individuati, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo decorrente dalla data del verificarsi dell’evento calamitoso fino al 30 settembre 2017.

Il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi era stato fissato, da ultimo, a seguito dell’emanazione della L. n. 55/2019, di conversione del D.L. n. 32/2019, alla data del 15 ottobre 2019, in unica soluzione o, in alternativa, in un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019. La novità è stata successivamente illustrata dall’INPS, con il messaggio n. 3247/2019, fornendo tutte le istruzioni per la corretta ripresa dei versamenti contributivi sospesi.

Sisma Centro Italia, nuova proroga

Con riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici in commento, il “Decreto clima” (D.L. n. 111/2019) all’art. 8, co. 1, lett. b) ha previsto che i versamenti dei premi assicurativi sospesi venissero rinviati dal 15 ottobre 2019 al 15 gennaio 2020.

Come anticipato in premessa, la ripresa dei versamenti può avvenire in due modi: una tantum ovvero a rate. Qualora i soggetti intendano effettuare i versamenti in forma rateale, devono presentare apposita domanda alla Sede INAIL competente. In tal caso, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro. Il primo pagamento deve essere effettuato entro il 15 gennaio 2020 e i successivi pagamenti devono essere effettuati entro il giorno 15 di ogni mese.

Infine, ricorda l’INAIL, entro il 15 gennaio 2020 devono essere riavviati anche i piani di ammortamento delle rateazioni concessi ai sensi dell’art. 2, co. 11, del D.L. n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla L. n. 389/1989 e tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente.

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