E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 2024 - ed è già in vigore - il Decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri per contrastare l'emergenza carceri.
Il Decreto legge n. 92 del 4 luglio 2024, nel dettaglio, reca misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.
Il provvedimento introduce disposizioni:
Ma veniamo al dettaglio delle principali misure del Decreto legge.
La prima parte del provvedimento è dedicata al rafforzamento della sicurezza, dell’operatività e dell’efficienza degli istituti penitenziari, rafforzamento che viene attuato mediante:
Tra le principali novità in materia penitenziaria, di diritto penale e per l'efficienza del procedimento penale, si segnala l'intervento in materia di liberazione anticipata dei detenuti.
La liberazione anticipata è un beneficio concesso ai detenuti che, partecipando attivamente a programmi di rieducazione, possono ottenere una riduzione della pena detentiva da scontare, previa verifica dei requisiti da parte del magistrato di sorveglianza.
Le misure del Decreto legge mirano a rendere più rapida e certa la procedura, attraverso interventi di semplificazione e snellimento delle regole.
Detenuto messo al corrente dei suoi diritti
Si prevede, in primo luogo, che nell'ordine di esecuzione la pena da espiare debba essere indicata computando le detrazioni previste. Queste detrazioni devono essere specificamente indicate e deve essere evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni.
Inoltre, il destinatario deve essere avvisato che le detrazioni non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione.
In questo modo, viene garantito che le detrazioni della pena siano chiaramente comunicate e che la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione sia un criterio essenziale per l'ottenimento del beneficio.
Procedura più snella
La procedura, come anticipato, viene snellita, così come il carico di lavoro della magistratura di sorveglianza.
Tra le novità, si prevede che il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio venga adottato con ordinanza (non più con sentenza) dal magistrato di sorveglianza e comunicato senza ritardo ai soggetti indicati, senza intervento delle parti (che potranno in ogni caso impugnare il provvedimento).
Il magistrato di sorveglianza deve accertare i presupposti per la concessione della liberazione anticipata in occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative o altri benefici, entro novanta giorni dal termine della pena.
Tra gli interventi, il decreto legge introduce misure in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario.
Viene aumentato il numero di telefonate settimanali e mensili che potranno fare i detenuti ai propri familiari, con ulteriore possibile aumento a discrezione del direttore del carcere.
Importanti novità riguardano l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti.
E' prevista, in particolare, l’istituzione di un elenco delle strutture residenziali idonee all’accoglienza e al reinserimento sociale di coloro che hanno i requisiti per accedere alle misure penali di comunità, ma che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento.
Le misure penali di comunità sono alternative alla detenzione che permettono ai condannati di scontare la pena fuori dal carcere, favorendo il reinserimento sociale.
Il decreto legge introduce nel Codice penale anche una nuova fattispecie di reato che riguarda le condotte di peculato per distrazione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio.
L'intervento è volto ad evitare un vuoto di tutela per queste condotte in vista dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, prevista dal Disegno di legge Nordio e in via di definitiva approvazione presso la Camera.
Nel dettaglio, la nuova fattispecie di indebita destinazione di denaro o cose mobili punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che utilizza denaro o beni mobili di cui ha disponibilità per fini diversi da quelli previsti per legge, procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale o causando danno.
La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni.
Le ulteriori misure del provvedimento, infine:
Misura, quest'ultima, che era stata espressamente chiesta da magistrati e avvocati al fine di consentire l’adozione degli interventi necessari per l’effettiva operatività del medesimo Tribunale.
Per espressa previsione, il decreto legge è entrato in vigore il 5 luglio 2024, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".