I reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, di omesso versamento di IVA e di indebita compensazione di crediti non spettanti non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono interamente versate dal contribuente secondo le modalità e nei termini specificamente prescritti.
Questo, a patto che le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.
Lo prevede il nuovo Decreto legge n. 34/2023 (Decreto "bollette") - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2023, ed in vigore da oggi - introduttivo, tra le varie misure, di una nuova causa speciale di non punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del Decreto legislativo n. 74/2000.
E' l'articolo 23 del provvedimento a disciplinare la nuova ipotesi di non punibilità, applicabile ai reati indicati quando, si ribadisce:
Nei casi indicati, il contribuente dovrà:
A questo punto, il processo di merito viene sospeso.
Si prevede, in particolare, che la sospensione decorra a partire dalla ricezione delle comunicazioni sopra menzionate, sino al momento in cui il giudice è informato dall'Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell'integrale versamento delle somme dovute ovvero, nel caso opposto, della mancata definizione della procedura o della decadenza dal beneficio della rateazione.
Durante il periodo della sospensione, è comunque possibile l'assunzione delle prove, nei casi previsti dall'articolo 392 del codice di procedura penale, ossia nelle ipotesi in cui è ammesso l'incidente probatorio.
Ulteriore novità di interesse "penale" introdotta dal Decreto legge in esame è disciplinata dall'art. 16 del provvedimento, recante "Disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario".
Si tratta di un intervento di modifica dell'articolo 583-quater del Codice penale, attualmente rubricato "Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali".
Il ritocco si sostanzia, in primo luogo, nella soppressione delle parole "gravi o gravissime" della rubrica.
A seguire, si ha la sostituzione del comma 2 dell'articolo citato, attraverso la previsione secondo cui, nei casi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria si applica la reclusione da 2 a 5 anni; nei casi di lesioni personali gravi o gravissime, invece, si applicano le pene già previste al precedente comma 1 per le ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.
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