E' stato pubblicato, nella “Gazzetta Ufficiale” n. 102 del 3 maggio 2016, ed è in vigore il decreto che reca le “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”.
Con esso il Governo detta anche le regole per il recupero delle perdite conseguenti al salvataggio delle 4 banche fallite:
sono 4 i mesi concessi per presentare le richieste di rimborso automatico, ossia di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta;
il rimborso automatico è riservato agli investitori che hanno acquistato strumenti finanziari subordinati entro il 12 giugno 2014 e li detenevano alla data della risoluzione delle quattro banche, che hanno un patrimonio mobiliare inferiore a 100mila euro al 31 dicembre 2015 o un reddito lordo 2015 sotto i 35mila euro;
la presentazione dell’istanza al Fondo per recuperare con erogazione diretta (procedura automatica) almeno l’80% degli investimenti persi non consentirà il ricorso alla procedura arbitrale;
chi vorrà l’arbitrato Anac dovrà attendere un Dm Economia - Giustizia e un Dpcm che ne fissino le regole;
ci vorranno 60 giorni per vedersi liquidare i rimborsi automatici.
Nel Dl n. 59 del 3 maggio 2016 non è fissato il tetto di 100 milioni per il Fondo di solidarietà; le risorse arriveranno dal sistema bancario e garantiranno il ristoro dei 10.559 obbligazionisti subordinati.
Il pegno può non comportare lo spossessamento della cosa: con l'introduzione del "pegno non possessorio", il debitore, infatti, potrà costituire un diritto reale di garanzia su un bene mobile destinato all’esercizio dell’impresa con il diritto di continuare ad utilizzarlo nel processo produttivo, in deroga all’art. 2786 c.c., secondo cui il pegno si costituisce con la consegna al creditore del bene.
Farà da contraltare la tutela del creditore con l’istituzione di un registro digitale, tenuto dall’Agenzia delle Entrate. Il “Registro dei pegni non possessori” renderà opponibile la garanzia ai terzi.
Il “patto marciano”, ossia la cosa ipotecata o costituita in pegno passa al creditore senza correzione dell’eventuale sproporzione tra il valore del bene dato in garanzia e l’entità del credito garantito, è modificato: se il valore del bene al momento della cessione - valutato da un terzo - è superiore al debito residuo, il creditore dovrà corrispondere al debitore la differenza tra i due valori; mentre, se tale valore è inferiore al debito residuo, il debitore non dovrà corrispondere nulla al creditore.
Sempre sul patto marciano, si stabilisce che:
Per rendere più celeri le procedure fallimentari si introduce la possibilità di utilizzare le tecnologie telematiche per le udienze e per le adunanze dei creditori.
Potrà essere revocato il curatore che non rispetta i termini fissati per la procedura.
L'Anagrafe dei conti bancari è aperta ai curatori per il recupero dei crediti del fallimento, anche se non hanno ancora un titolo esecutivo.
Viene istituito presso il Ministero della giustizia un registro digitale delle procedure esecutive e concorsuali, le quali dovranno essere tutte digitalizzate.
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