Decreto banche: rimborsi automatici o arbitrato

Pubblicato il 04 maggio 2016

E' stato pubblicato, nella “Gazzetta Ufficiale” n. 102 del 3 maggio 2016, ed è in vigore il decreto che reca le “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”.

Con esso il Governo detta anche le regole per il recupero delle perdite conseguenti al salvataggio delle 4 banche fallite:

Nel Dl n. 59 del 3 maggio 2016 non è fissato il tetto di 100 milioni per il Fondo di solidarietà; le risorse arriveranno dal sistema bancario e garantiranno il ristoro dei 10.559 obbligazionisti subordinati.

Il decreto interviene su pegno e patto marciano

Il pegno può non comportare lo spossessamento della cosa: con l'introduzione del "pegno non possessorio", il debitore, infatti, potrà costituire un diritto reale di garanzia su un bene mobile destinato all’esercizio dell’impresa con il diritto di continuare ad utilizzarlo nel processo produttivo, in deroga all’art. 2786 c.c., secondo cui il pegno si costituisce con la consegna al creditore del bene.

Farà da contraltare la tutela del creditore con l’istituzione di un registro digitale, tenuto dall’Agenzia delle Entrate. Il “Registro dei pegni non possessori” renderà opponibile la garanzia ai terzi.

Il “patto marciano”, ossia la cosa ipotecata o costituita in pegno passa al creditore senza correzione dell’eventuale sproporzione tra il valore del bene dato in garanzia e l’entità del credito garantito, è modificato: se il valore del bene al momento della cessione - valutato da un terzo - è superiore al debito residuo, il creditore dovrà corrispondere al debitore la differenza tra i due valori; mentre, se tale valore è inferiore al debito residuo, il debitore non dovrà corrispondere nulla al creditore.

Sempre sul patto marciano, si stabilisce che:

Ritocchi alla legge fallimentare

Per rendere più celeri le procedure fallimentari si introduce la possibilità di utilizzare le tecnologie telematiche per le udienze e per le adunanze dei creditori.

Potrà essere revocato il curatore che non rispetta i termini fissati per la procedura.

L'Anagrafe dei conti bancari è aperta ai curatori per il recupero dei crediti del fallimento, anche se non hanno ancora un titolo esecutivo.

Registro delle procedure esecutive e concorsuali

Viene istituito presso il Ministero della giustizia un registro digitale delle procedure esecutive e concorsuali, le quali dovranno essere tutte digitalizzate.

 

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