La conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge n. 59/2016 (il cosiddetto "Decreto banche": disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione) è stata approvata definitivamente dalla Camera ed è in via di pubblicazione in Gazzetta.
Ora si attendono i provvedimenti attuativi, a breve in CdM, per definire la nomina degli arbitri per i titolari di obbligazioni subordinate delle quattro banche fallite (Banca Marche, Banca Etruria, Carife e Carichieti) che non rientrano nei parametri per gli indennizzi automatici o che non accettano quella soluzione.
Il rimborso automatico attraverso il Fondo di solidarietà prevede un indennizzo forfettario fino all’80% dell’investimento effettuato entro il 12 giugno 2014 e la rinuncia alla via arbitrale.
Ai fini del rimborso automatico, i sottoscrittori di obbligazioni subordinate delle quattro banche devono avere:
- un patrimonio mobiliare inferiore a 100.000 euro (determinato secondo i criteri previsti dal decreto del Lavoro che definisce il modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica da compilare ai fini Isee),
o
- un reddito lordo ai fini Irpef 2015 inferiore a 35.000 euro.
L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e la documentazione deve essere fornita dalla banca in liquidazione al risparmiatore entro 15 giorni.
Chi prende la via dell'arbitrato:
rinuncia definitivamente all’indennizzo forfettario;
dovrà dimostrare la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza fissati dal Testo unico della finanza nei servizi e nelle attività di investimento all’atto della sottoscrizione;
può chiedere il rimborso dei bond subordinati delle quattro banche acquistati dopo il 12 giugno 2014.
Nel testo del decreto anche il pegno non possessorio, che guadagna l'estensione ai crediti concessi a terzi ed ai beni immateriali destinati all’esercizio dell’impresa, come i brevetti.
Prevede che il debitore, salvo diversi accordi con il creditore, possa continuare ad avere la disponibilità del bene mobile dato in pegno, utilizzandolo anche nell’esercizio della sua attività, senza alterarne la destinazione economica. Il pegno non possessorio è concesso con atto scritto, pubblicato nel Registro dei pegni non possessori tenuto con modalità informatiche dall’agenzia delle Entrate.
È nel decreto anche il “patto marciano” esteso ai beni immobili, con esclusione dell'abitazione principale del datore di ipoteca, del suo coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.
Consiste nel contratto tra creditore e debitore con cui, in caso di inadempimento, il creditore che acquisisca un bene di proprietà del debitore accetti l'obbligo di versare allo stesso la differenza tra importo del credito e valore.
In merito si ricorda che:
l'inadempimento si verifica a seguito di un mancato pagamento superiore a 9 mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, in caso di rate mensili, o di una sola rata, in caso di rate superiori al mese;
se l'importo non è rateizzato il mancato pagamento deve durare più di 9 mesi dalla scadenza del rimborso previsto nel finanziamento.
In ogni tribunale italiano sarà istituito un elenco dei professionisti ammessi alla vendita di beni pignorati.
L'accesso all'elenco, tenuto presso le Corti di appello da una commissione ad hoc, prevede che i professionisti abbiano assolto agli obblighi di prima formazione, stabiliti da un decreto non regolamentare del ministero della Giustizia adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
L’incarico di componente della commissione avrà durata triennale, potrà essere rinnovato una sola volta e non darà diritto a indennità o retribuzioni (sarà la Scuola superiore della magistratura ad elaborare le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento).
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