Decreto Alluvione, una tantum per gli autonomi: domanda in scadenza. La check list

Pubblicato il 13 settembre 2023

Scade il 30 settembre 2023 il termine finale entro cui inviare all'INPS la domanda per ottenere l’indennità una tantum riconosciuta dal Decreto Alluvione a collaboratori, autonomi e professionisti.

La platea dei beneficiari è ampia e le modalità operative per fruire dell’indennità sono state definite dall’INPS con circolare e integrate con successivi messaggi.

Con l’ausilio di una utile check list, ricordiamo di seguito a chi spetta l’una tantum, il suo importo e come presentare domanda.

Check list

Quadro regolatorio di riferimento

Decreto Alluvione (articolo 8, decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2023, n. 100)

INPS, circolare n. 54 dell’8 giugno 2023, messaggio n. 2264 del 16 giugno 2023 e messaggio n. 2458 del 30 giugno 2023

Lavoratori beneficiari (*)

1. Collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata dell’INPS, alla Gestione separata dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), nonché alla Gestione separata dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), nonché tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali è obbligatoria la contribuzione previdenziale obbligatoria presso le casse professionali autonome o le gestioni INPS

2. Dottorandi, assegnisti di ricerca, medici in formazione specialistica

3. Titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale iscritti alla Gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali o alla Gestione separata dell’INPS (c.d. venditori porta a porta).

4. Lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa (artigiani e commercianti, coadiuvanti e coadiutori; coltivatori diretti, coloni e mezzadri e coadiuvanti e coadiutori, imprenditori agricoli professionali; pescatori autonomi; liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS e partecipanti agli studi associati o società semplici; lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la gestione speciale ex Enpals).

Requisiti

Lavoratori che:

  • al 1° maggio 2023 risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano, esclusivamente (ovvero prevalentemente nel caso degli agenti e rappresentanti) in uno dei Comuni alluvionati (**);
  • che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;
  • iscritti a una forma obbligatoria di previdenza e assistenza alla data del 1° maggio 2023 e la cui attività sia stata già avviata alla stessa data.

Domanda

 

La domanda va trasmessa fino al 30 settembre 2023, in via telematica, direttamente sul sito istituzionale INPS o avvalendosi dei Patronati o tramite il servizio di Contact Center multicanale.

Per la piattaforma da utilizzare si veda: Decreto Alluvione. Autonomi: come presentare domanda di una tantum

I lavoratori possono presentare:

  • una domanda per ciascun periodo di sospensione;
  • oppure una domanda che interessa due o più periodi di sospensione;
  • un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione.

I periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di 6, possono anche essere continuativi.

Non è necessario, in sede di presentazione della domanda, allegare la documentazione per provare l’appartenenza ad una delle categorie beneficiarie della misura, lo svolgimento e la sospensione dell’attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali occorsi dal 1° maggio 2023, né la residenza o il domicilio in uno dei Comuni alluvionati.

L’INPS procederà all’istruttoria delle istanze sulla base dei dati dichiarati nella domanda da parte del richiedente, nonché di quelli a disposizione al momento dell’istruttoria medesima, provvedendo, nell’ambito di controlli a campione, a richiedere ai potenziali beneficiari di provare la sospensione dell’attività lavorativa.

Importo

L’indennità una tantum, riconosciuta per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, è di importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni fino ad un importo massimo erogabile di 3.000 euro.

Regime fiscale

L’indennità è reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

ATTENZIONE: L’INPS ha chiarito che, al fine di operare le corrette ritenute fiscali a seconda che l’attività svolta sia  autonoma (titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa) o parasubordinata (collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica, in sede di presentazione della domanda i lavoratori appartenenti alla categoria dei parasubordinati sono tenuti a rilasciare, tramite flag la  dichiarazione “di essere assimilato al regime fiscale dei lavoratori subordinati e parasubordinati (collaboratori , dottorandi, assegnisti di ricerca e  medici in formazione specialistica)”. In assenza del flag su detta dichiarazione, verranno operate le ritenute fiscali previste per i redditi da lavoro autonomo.

(*) L’indennità è riconosciuta anche ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

(**) L’impossibilità a prestare attività lavorativa non deve intendersi riferita all’intero complesso aziendale ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività del processo produttivo. L’INPS riconosce la sospensione dell’attività nei confronti di tutti gli agricoltori con sede legale o operativa in uno dei Comuni alluvionati, nonché nei confronti degli agricoltori i cui terreni agricoli posseduti e/o condotti ricadono totalmente o in parte nei predetti Comuni.

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