Arrivano dall’Inps ulteriori istruzioni in ordine alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi disposta dal decreto alluvione (D.L. n. 61/2023) in favore di aziende e lavoratori dei territori di Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dalle alluvioni verificatesi a partire dal mese di maggio 2023.
Per un quadro riepilogativo delle disposizioni contenute nel decreto alluvioni si veda “DL alluvione in Gazzetta. Quali misure e per quali territori”; di seguito vediamo invece quanto riportato dall’Inps nella corposa circolare n. 67 del 20 luglio 2023 per gli ambiti di proprio interesse.
La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail a carico di aziende e lavoratori, in scadenza dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, è disposta dall’art. 1, comma 2, del Decreto alluvione per i soggetti che, al 1° maggio 2023, avevano la residenza o la sede legale o operativa nei seguenti territori:
NOTA BENE: la sospensione riguarda anche i versamenti relativi a note di rettifica scadute, a piani di rateazione dei debiti contributivi concessi in fase amministrativa, ad atti di accertamento da vigilanza documentale e alla prima rata, in caso di domanda di rateazione, in scadenza nel predetto periodo.
Per quel che riguarda l’ambito soggettivo, destinatari della sospensione in esame sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
NOTA BENE: per i datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli adempimenti contributivi la sospensione riguarda esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nei territori sopra elencati.
I contributi previdenziali e assistenziali oggetto di sospensione, compresi quelli a carico dei lavoratori, devono essere versati in unica soluzione entro il 20 novembre 2023 senza applicazione di sanzioni o interessi; entro la medesima data sono effettuati anche, sempre in unica soluzione, i versamenti relativi alle note di rettifica e alle rate dei piani di ammortamento la cui scadenza ricada dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
Nel modello F24 va compilata la “Sezione INPS” utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola del datore di lavoro seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce; il codice “N981” è riferito alle mensilità di aprile 2023, maggio 2023, giugno 2023 e luglio 2023.
Per gli artigiani ed i commercianti, il versamento di quanto dovuto in unica soluzione alla scadenza del 20 novembre 2023 è effettuato utilizzando i modelli di pagamento originariamente predisposti e messi a disposizione nel mese di maggio 2023.
Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, per i periodi di paga relativi alle mensilità con competenza da aprile 2023 a luglio 2023, i datori di lavoro devono inserire nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N981”, avente il significato di “Sospensione contributiva causa dell’evento alluvionale di cui al D.L. 61/2023”, nonché le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).
I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio dei flussi di competenza aprile 2023 senza avere effettuato il relativo versamento devono inoltre inviare entro il 20 novembre 2023 un flusso di variazione della sola denuncia aziendale, con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo, se intendano avvalersi della sospensione.
NOTA BENE: per i datori di lavoro del settore marittimo i periodi di paga oggetto di sospensione sono quelli riferiti alle competenze da febbraio 2023 a maggio 2023.
In caso di datore di lavoro autorizzato all’accentramento contributivo ma avente sedi operative sia in Comuni colpiti dall’alluvione che al di fuori del predetto territorio, nella denuncia UniEmens devono essere riportati sia i lavoratori appartenenti alle unità operative colpite dall’evento alluvionale sia quelli operanti al di fuori.
Nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> della denuncia aziendale va esposto l’importo dei contributi sospesi con la causale “N981” relativa alle unità operative oggetto della sospensione e l’elemento <TrattQuotaLav> deve essere valorizzato con “S”.
I committenti che nel periodo di competenza da aprile 2023 a luglio 2023 erogano compensi soggetti al contributo previdenziale obbligatorio di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335/95 devono riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “40”, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva evento alluvionale di cui al Decreto-Legge n. 61/2023. Validità dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023”.
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