Nuova tranche di indennità una tantum per lavoratori, pensionati e disoccupati. E' una delle importanti novità contenute nel decreto Aiuti ter licenziato da Palazzo Chigi lo scorso 16 settembre.
Il decreto legge recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è di imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
In base alla bozza circolata sugli organi di stampa, si riporta di seguito un'anticipazione delle novità, in attesa di conoscere nei dettagli i suoi contenuti.
In arrivo una seconda tranche di aiuti per i lavoratori dipendenti, da riconoscere nella busta paga di competenza del mese di novembre 2022 ma di importo più basso e per una platea di soggetti più ristretta rispetto a quella beneficiaria del bonus di luglio.
L'indennità una tantum di importo è pari a 150 euro ed è erogata, in via automatica, dal datore di lavoro, previa autodichiarazione del lavoratore di non essere titolari di altri trattamenti che danno diritto al bonus, ai lavoratori dipendenti con retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro e non titolari di altri trattamenti.
L’indennità è riconosciuta anche se il lavoratore è interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS e spetta una sola volta anche in caso di titolarità di più rapporti di lavoro.
Infine, il bonus non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Per i lavoratori con rapporto di lavoro domestico valgono regole specifiche di cui si dirà nel prosieguo.
Spetta d'ufficio, nel mese di novembre 2022, un’indennità una tantum pari a 150 euro ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione decorrenti entro il 1° ottobre 2022:
1) residenti in Italia;
2) con reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e con esclusione dei trattamenti di fine rapporto, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, non superiore, per l'anno 2021, a 20.000 euro.
L'indennità è erogata dall'INPS, salvo il caso di titolarità esclusiva di pensioni non gestite dall'INPS, per le quali l'erogazione è a carico dell'Ente previdenziale di competenza, salvo rimborso INPS su rendicontazione.
L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, nè sequestrabile, nè pignorabile ed è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.
Non cambia, invece, la platea dei lavoratori domestici destinatari della nuova tranche di aiuti.
Il decreto Aiuti ter prevede, infatti, l'erogazione di un’indennità una tantum pari a 150 euro, nel mese di novembre 2022 e da parte dell'INPS, agli stessi lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di cui al decreto Aiuti (articolo 32 comma 8 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, con la legge 15 luglio 2022, n. 91) che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro all'entrata in vigore del decreto Aiuti ter.
L'indennità una tantum dell’importo di 150 euro spetta poi:
L’indennità una tantum di 150 euro è erogata, a domanda, dall'INPS:
I soggetti, con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021, devono essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995) e non essere titolari di trattamenti pensionistici che danno diritto al bonus (articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022).
L'indennità è, inoltre, riconosciuta ai lavoratori che nel 2021 hanno beneficiato di una delle indennità COVID-19 previste dal decreto Sostegni (articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41/2021) e dal decreto Sostegni bis (articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021).
Il bonus di 150 euro è erogato rispettivamente per i lavoratori di competenza da INPS e Sport e Salute S.p.a.
Infine, l'INPS, a domanda, eroga il bonus di 150 euro:
Il bonus, infine, spetta ai lavoratori autonomi occasionali e ai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio già beneficiari delle indennità una tantum dei 200 euro del decreto Aiuti (articolo 32, commi 15 e 16 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91) e ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza. Per questi ultimi l'indennità è corrisposta d'ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza.
Il decreto Aiuti ter prevede, da ultimo, che l’indennità una tantum prevista dal decreto Aiuti (articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) venga incrementata di 150 euro per i lavoratori autonomi che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
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