Il nuovo articolo 25-bis del Dl n. 50/2022 (Decreto Aiuti) stanzia 34 milioni di euro per sostenere la partecipazione delle imprese a fiere di settore organizzate in Italia. I beneficiari devono avere sede operativa nel nostro Paese.
Il bonus riconosciuto è di 10.000 euro.
L’aiuto soggiace al regime “de minimis”: quindi i richiedenti dovranno verificare di non avere raggiunto il plafond di 200mila euro su base triennale.
La norma specifica che le manifestazioni devono:
Si fa notare che, però, il buono ha validità fino al 30 novembre di quest’anno; sarebbe da chiarire la discrepanza fra le due date.
Ancora, l’articolo inserito dal Ddl di conversione precisa che il beneficio potrà essere richiesto una sola volta da ciascun istante per il rimborso delle spese e degli investimenti sostenuti per la partecipazione alle fiere. L’importo erogabile è pari al 50 per cento di tali investimenti, fermo il limite dei diecimila euro.
La domanda per ottenere il buono va presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’apposita piattaforma predisposta dal MiSE o dal soggetto attuatore, indicando:
- un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante;
- le coordinate (IBAN) di un conto corrente bancario intestato al beneficiario.
Inoltre, andranno allegate le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio attestanti il possesso dei requisiti richiesti, tra cui:
La concessione è basata sull’ordine temporale di ricezione delle domande.
L’agevolazione sarà rilasciata mediante l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato da ciascun istante. Si procederà in base sull’ordine temporale di arrivo delle domande. L’accredito avverrà sul conto corrente del beneficiario.
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