Con la nota del 16 settembre 2020, n.713, facendo seguito all’entrata in vigore del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, (cd Decreto Agosto) l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni riguardo le disposizioni in materia di diritto del lavoro e previdenza.
L’art. 3, del sopracitato decreto, prevede che, ai datori di lavoro privati non appartenenti al settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione e che abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale, venga riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, rimanendo inalterato l’obbligo di versamento dei premi e dei contributi INAIL, per un periodo massimo di 4 mesi, utilizzabili entro il 31 dicembre 2020 nel limite del doppio del numero di ore rispetto a quello fruito per i trattamenti di integrazione salariale.
Il comma 2 specifica che solo i datori di lavoro che hanno rispettato il divieto di licenziamento, ex art. 14 del medesimo decreto, potranno beneficiale dell’agevolazione. Nel caso in cui venga riscontrata la violazione di tale divieto verrà disposta la revoca dell’esonero con efficacia retroattiva. In tal caso, sarà, altresì, preclusa la presentazione dell’istanza per i trattamenti di integrazione salariale. Il beneficio è inoltre cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Fino al 31 dicembre 2020, i datori di lavoro non appartenenti al settore agricolo che assumono lavoratori a tempo indeterminato, ad esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico, saranno esonerati dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dalla data di assunzione. Il beneficio è fruibile nel caso di trasformazione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. Diversamente, l'esonero non sarà fruibile per i lavoratori che hanno avuto con la stessa impresa un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione. L’ esonero presenta un limite massimo di 8.060 euro su base annuale, riparametrato e applicabile su base mensile.
Sono consentiti sino al 31 dicembre 2020 i rinnovi e le proroghe dei contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, rispettando il limite di durata massima di 24 mesi, senza necessità di alcuna causale ex art. 19, comma 1, Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Si ritiene che la disposizione normativa permetta, altresì, la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe, ne consegue che, anche nei casi in cui il rapporto risulta essere stato già oggetto di quattro proroghe, sarà comunque possibile effettuarne una ulteriore per un periodo massimo di 12 mesi. La proroga automatica dei contratti a termine per un periodo equivalente alla sospensione dell’attività lavorativa causata dall’emergenza COVID-19 va considerata “neutrale” per quanto riguarda il computo della durata massima di 24 mesi del contratto a tempo determinato.
L’articolo 14 del c.d. Decreto Agosto proroga il divieto di licenziamento collettivo e individuale per i seguenti casi:
La norma esclude dal divieto i licenziamenti per cambio appalto e i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività d’impresa conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione dell’attività. Nella nota dell’INL sono inoltre rinvenibili le altre casistiche escluse dal divieto di licenziamento.
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