Con l’approfondimento del 14 ottobre 2020, la Fondazione Studi dei CdL ha riepilogato tutti gli incentivi e i sostegni previsti dal cd. “Decreto Agosto” (D.L. n. 104/2020) anche alla luce della prevista procedura di autorizzazione della Commissione europea e in attesa delle indicazioni operative dell’INPS e del relativo Dpcm, da emanare entro il prossimo 30 novembre, che dovrà contenere modalità e indicatori per l’introduzione della "decontribuzione Sud”.
L’esigenza di introdurre nuovi sgravi contributivi nasce dalla volontà di fronteggiare l’emergenza epidemiologica che ha determinato una forte crisi economica per le imprese. Due incentivi, infatti, sono stati introdotti al fine di ridurre il costo del lavoro dei dipendenti già in forza presso i datori di lavoro per sostenere la prosecuzione delle attività e mantenere i livelli occupazionali. Altri incentivi, invece, riguardano le nuove assunzioni effettuate nel 2020, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto in commento.
L’art. 3 del “Decreto Agosto” ha introdotto un incentivo contributivo per i datori di lavoro che non si avvalgono del nuovo trattamento d’integrazione salariale previsto dall’art. 1 del medesimo decreto. Si tratta di un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati, diversi da quelli del settore agricolo, che abbiano fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, di uno dei trattamenti d’integrazione salariale con causale “COVID-19”, previsti dagli artt. dal 19 al 22-quinquies del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020.
L’aver fruito di tali trattamenti (CIGO, assegni ordinari o CIGD) nei mesi anzidetti costituisce il presupposto affinché un datore di lavoro possa decidere di avvalersi dell’esonero nonché la base per determinarne la misura. L’esonero è, infatti, concesso nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.
L’art. 6 del “Decreto Agosto” ha introdotto un esonero contributivo totale dei contributi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, sulle nuove assunzioni effettuate nel 2020 a far data dall’entrata in vigore del decreto. In particolare, l’incentivo opera dal 15 agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
La durata dell’esonero contributivo è di sei mesi che decorrono dalla data dell’assunzione agevolata, ovvero della trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
La misura dell’agevolazione consiste nell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Questo significa che per un rapporto di lavoro a tempo pieno, l’esonero massimo è di 671,66 euro, eventualmente riproporzionato in caso di contratto a tempo parziale.
L’art. 7 del D.L. n. 104/2020 prevede l’estensione dell’esonero appena illustrato alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, effettuate nel settore turistico e degli stabilimenti termali. L’incentivo si applica alle assunzioni effettuate dal 15 agosto al 31 dicembre 2020. La durata dell’esonero spetta fino a un massimo di tre mesi.
L’art. 27 del D.L. n. 104/2020 ha introdotto un esonero contributivo parziale a favore dei datori di lavoro privati in relazione ai rapporti di lavoro dipendente con sede in aree svantaggiate.
L’esonero è parziale ed è pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL. L’incentivo riguarda i contratti di lavoro dipendente in corso e si applica nel periodo 1° ottobre-1° dicembre 2020.
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