Arriva la proroga di altre 18 settimane per la Cassa integrazione per mano del Decreto Agosto.
Il provvedimento in questione – Decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 - ha trovato posto nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 (Suppl. Ordinario n. 30) ed è entrato in vigore il 15 agosto.
E' l'articolo 1 del DL 140/2020 che è dedicato ai nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria: i datori di lavoro possono fruire della Cig per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane con apposite modalità.
Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.
L'accesso alle ulteriore 9 settimane di Cig è consentito gratuitamente solo per i datori di lavoro che, confrontando il fatturato del primo semestre 2020 con quello del 2019, abbiano avuto perdite pari almeno al 20%.
Diversamente, sarà dovuto un contributo addizionale del 9% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione d’attività.
Se non si registra alcuna riduzione del fatturato, è dovuto il 18% di detta retribuzione globale.
Se le aziende decidono di non ricorrere nuovamente alla Cig, ma ne hanno fruito a maggio e giugno, beneficiano dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali fino a quattro mesi entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite. Si escludono i premi e contributi dovuti all'Inail.
Per quanto riguarda l'invio delle domande di accesso ai trattamenti, si prevede che i termini in scadenza entro il 31 luglio siano differiti al 31 agosto 2020.
I datori di lavoro che non hanno integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale per COVID-19 e dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali non potranno accedere alle procedure di licenziamento, collettivo od individuale.
Il blocco, dunque, prosegue in sostanza fino a fine anno 2020, vista la possibilità di Cig di ulteriori 9 settimane.
Non vige il divieto:
Una spinta per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato che, visto il periodo contrassegnato dal Covid-19, sono calate ai minimi storici.
Il Dl n. 104/2020 contempla l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato o trasformano contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2020.
Il beneficio è escluso per il settore agricolo e domestico e per i rapporti di apprendistato.
Lo sgravio è valido per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, per un importo massimo pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato su base mensile.
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