Il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro liquidate a titolo risarcitorio decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, è applicabile solo in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito.
Questo in quanto, ai sensi dell’articolo 1219, secondo comma del Codice civile, il debitore del risarcimento del danno è in mora dal giorno di consumazione dell’illecito.
Se, per contro, l’obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, l’atto, ossia, idoneo a porre in mora il debitore .
Conseguentemente, è legittimo che l’organo giudicante, nel tenere conto della svalutazione, applichi il criterio secondo cui il danno da lucro cessante venga determinato al momento attuale, riconoscendo gli interessi legali sul relativo importo dal giorno della domanda.
E’ quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 6545 del 5 aprile 2016.
Nella medesima decisione, i giudici di legittimità hanno, altresì, sottolineato che ai fini della liquidazione del danno da lucro cessante per il caso di ritardata riconsegna dell’immobile locato, occorre fare riferimento non solo al valore potenziale della locazione ma anche ad un criterio equitativo che consideri:
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