Decontribuzione Sud, recupero degli arretrati per le agenzie di somministrazione

Pubblicato il 13 maggio 2021

L’Inps con il messaggio 13 maggio 2021, n. 1914, comunica che le agenzie di somministrazione potranno recuperare le eventuali quote di decontribuzione relative alle mensilità pregresse, per i rapporti di lavoro con utilizzatori ubicati nelle regioni del Mezzogiorno che usufruiscono dell’esonero contributivo per l’occupazione in aree svantaggiate, cd. Decontribuzione Sud.

La misura, introdotta dal Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, cd. “Decreto Agosto”, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, e rivisitata dalla Legge di Bilancio 2021, prevede un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% sino al 31 dicembre 2025.

Per recuperare gli arretrati spettanti, le agenzie di somministrazione dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <Incentivo>, l’elemento <ImportoArrIncentivo> e indicare gli importi dell’esonero per il periodo che va da ottobre 2020 a marzo 2021 all’interno del flusso Uniemens di competenza da aprile 2021 a giugno 2021.

Sarà cura dell’istituto previdenziale riportare nel DM2013 “VIRTUALE” il codice “L543” avente il significato di “Arretrato Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020”.

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