La Decontribuzione Sud è una delle agevolazioni più amate dai datori di lavoro nonostante i suoi due importanti limiti: quello territoriale (l'agevolazione si applica solo ai rapporti di lavoro instaurati o instaurandi nelle 8 regioni ammesse, vale a dire Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).) e quello temporale (è ad oggi fruibile solo fino al 30 giugno 2024).
Gli ultimi dati dell’INPS (Osservatorio sul precariato, comunicato stampa del 21 marzo 2024) le attribuiscono il podio dell’”agevolazione di maggior impatto” per il numero di dipendenti coinvolti.
Ma c’è un’altra importante ragione alla base del successo di Decontribuzione Sud: la riconosciuta cumulabilità con altri esoneri contributivi o economici nonché con le riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
La cumulabilità di Decontribuzione Sud, come ha più volte ha avuto modo di evidenziare l’INPS, soggiace a tre regole auree:
A queste condizioni, Decontribuzione Sud è cumulabile per esempio con la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, confermata, anche per il 2024, nella misura dell’11,50%.
Ma Decontribuzione Sud è fruibile anche in contemporanea con l’agevolazione prevista a regime per l’assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo nelle aziende con meno di 20 dipendenti (consistente nello sgravio contributivo nella misura del 50% della contribuzione datoriale dovuta e nella riduzione, nella stessa misura del 50%, dei contributi e dei premi INAIL secondo l'articolo 4, comma 3, D.lgs 26 marzo 2001, n. 151).
Analogamente è fruibile in contemporanea con le agevolazioni contributive previste dalla legge Fornero (articolo 4, commi da 8 a 11, legge n. 92/2012), vale a dire con l’agevolazione:
per le quali spetta la riduzione del 50% dei contributi effettivamente sgravabili a carico del datore di lavoro e la riduzione, nella stessa misura del 50%, per contributi e premi INAIL.
In tutti questi casi Decontribuzione Sud trova applicazione, ci dice l’INPS (circolare n. 90 del 27 luglio 2022, a seguito dell’abbattimento della contribuzione operato in virtù del primo regime agevolato applicato per i medesimi lavoratori.
Alle stesse condizioni prima indicate Decontribuzione Sud è cumulabile con gli incentivi di natura economica, come ad esempio:
In qualità di agevolazione contributiva datoriale, Decontribuzione Sud è invece pienamente cumulabile con l’esonero contributivo parziale IVS e la decontribuzione per le lavoratrici madri previste a riduzione della contribuzione previdenziale prevista a carico del lavoratore.
Ricostruito il quadro regolatorio, facciamo ora un esempio concreto di come applicare Decontribuzione Sud in cumulo.
Supponiamo che il datore di lavoro abbia assunto, nel mese di gennaio 2024, a tempo indeterminato, un lavoratore disoccupato da oltre 12 mesi, con sede di lavoro in Molise.
Come abbiamo detto, per questa assunzione agevolata il datore di lavoro ha diritto (in presenza di tutti i presupposti e di tutte le condizioni legittimanti) ad uno sgravio del 50% dei contributi effettivamente sgravabili a carico del datore di lavoro (agevolazione over 50 prevista dalla legge Fornero)
La durata massima dell’agevolazione è di 18 mesi dall’evento agevolato (id est dall’assunzione).
Per la stessa assunzione il datore di lavoro, fino al 30 giugno 2024 (ma è probabile un’ulteriore proroga UE), può applicare anche, in via residuale, Decontribuzione Sud essendo la sede di lavoro collocata in una delle regioni ammesse all’incentivo.
Il datore di lavoro dovrà seguire i seguenti step: 1) calcolare la retribuzione previdenziale imponibile del lavoratore agevolato; 2) definire il contributo c/ditta effettivamente sgravabile (escludendo contribuzioni minori, non previdenziali e solidaristiche); 3) applicare il 50% a titolo di agevolazione over 50; 4) calcolare la contribuzione datoriale residua agevolabile; 5) sulla contribuzione datoriale residua agevolabile applicare Decontribuzione Sud al 30%. |
La somma dei due sgravi fruibili restituirà il totale dell’agevolazione contributiva fruibile e la somma residua da versare all’INPS.
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