Decontribuzione Sud, chiarimenti per le imprese armatoriali

Pubblicato il 13 settembre 2021

Con il messaggio n. 3065 del 10 settembre 2021, l’INPS ha fornito importanti chiarimenti nonché indicazioni operative per la fruizione della “Decontribuzione Sud” in favore delle imprese armatoriali. Sul punto è stato precisato che il beneficio contributivo in argomento dovrà essere oggetto di compensazione con l’esonero contributivo (pari al 100% della contribuzione dovuta) di cui all’art. 88 del D.L. n. 104/2020, una volta operativo.

Ai fini Uniemens, i datori di lavoro che intendono fruire dell’agevolazione, esporranno, fino al mese dicembre di 2021, il valore “ACAS” nell’elemento <TipoIncentivo>.

Decontribuzione Sud, la disciplina

L’art. 27 del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni in L. n. 126/2020, riconosce ai datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro sia situata in regioni c.d. svantaggiate, un esonero dal versamento dei contributi (cd. Decontribuzione Sud), pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL, per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.

Tale esonero è stato successivamente esteso dall’art. 1, co. 161, della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), fino al 31 dicembre 2029, con la previsione di una diversa modulazione dell’intensità della misura.

Decontribuzione Sud, contributi agevolati per le imprese armatoriali

L’agevolazione è riconosciuta anche alle imprese armatoriali per i marittimi imbarcati su navi che risultano iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nelle Regioni individuate dall’art. 27 del D.L. n. 104/2020. In particolare è stato rilevato che le imprese armatoriali possono beneficiare per i marittimi imbarcati delle seguenti agevolazioni contributive:

Tenuto conto che tali agevolazioni prevedono l’esonero totale dal versamento dei contributi dovuti, è stato previsto che le stesse non possano essere cumulate con la riduzione contributiva disciplinata dall’art. 27 del D.L. n. 104/2020.

Imprese armatoriali, versamento della contribuzione obbligatoria

L’art. 88 del D.L. n. 104/2020, come successivamente modificato dall’art. 1, co. 664, della L. n. 178/2020, dispone che:

Nelle more dell’attuazione dell’art. 88 del D.L. n. 104/2020, le imprese armatoriali, anche laddove iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nelle Regioni individuate dall’art. 27 del D.L. n. 104/2020, sono quindi tenute al versamento della contribuzione obbligatoria. Tuttavia, tenuto conto che il decreto interministeriale che deve dare attuazione all’esonero di cui all’art. 88 del D.L. n. 104/2020, non è ancora stato emanato, acquisito il parere del MLPS, con il conforme parere del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, è autorizzato per le imprese armatoriali sopra indicate, l’esonero contributivo disciplinato dall’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020.

Imprese armatoriali, chi può accedere alla “Decontribuzione Sud”

Possono accedere alla riduzione contributiva di cui all’art. 27 del D.L. n. 104/2020 e all’art. 1, co. 161, della Legge di Bilancio 2021 le imprese armatoriali di unità o navi iscritte nei Registri nazionali (quindi battenti bandiera italiana) che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché quelle adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

L’agevolazione contributiva in argomento è riconosciuta alle predette imprese armatoriali e trova applicazione sulle contribuzioni dovute per i marittimi imbarcati esclusivamente su navi che risultino iscritte, alla data del 1° ottobre 2020, con riferimento all’esonero di cui all’art. 27 del D.L. n. 104/2020, e alla data del 1° gennaio 2021, con riferimento all’esonero di cui all’art. 1, co. 161, della Legge di Bilancio 2021, nei compartimenti marittimi ubicati nelle aree svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

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