Con il messaggio n. 3065 del 10 settembre 2021, l’INPS ha fornito importanti chiarimenti nonché indicazioni operative per la fruizione della “Decontribuzione Sud” in favore delle imprese armatoriali. Sul punto è stato precisato che il beneficio contributivo in argomento dovrà essere oggetto di compensazione con l’esonero contributivo (pari al 100% della contribuzione dovuta) di cui all’art. 88 del D.L. n. 104/2020, una volta operativo.
Ai fini Uniemens, i datori di lavoro che intendono fruire dell’agevolazione, esporranno, fino al mese dicembre di 2021, il valore “ACAS” nell’elemento <TipoIncentivo>.
L’art. 27 del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni in L. n. 126/2020, riconosce ai datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro sia situata in regioni c.d. svantaggiate, un esonero dal versamento dei contributi (cd. Decontribuzione Sud), pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL, per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.
Tale esonero è stato successivamente esteso dall’art. 1, co. 161, della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), fino al 31 dicembre 2029, con la previsione di una diversa modulazione dell’intensità della misura.
L’agevolazione è riconosciuta anche alle imprese armatoriali per i marittimi imbarcati su navi che risultano iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nelle Regioni individuate dall’art. 27 del D.L. n. 104/2020. In particolare è stato rilevato che le imprese armatoriali possono beneficiare per i marittimi imbarcati delle seguenti agevolazioni contributive:
Tenuto conto che tali agevolazioni prevedono l’esonero totale dal versamento dei contributi dovuti, è stato previsto che le stesse non possano essere cumulate con la riduzione contributiva disciplinata dall’art. 27 del D.L. n. 104/2020.
L’art. 88 del D.L. n. 104/2020, come successivamente modificato dall’art. 1, co. 664, della L. n. 178/2020, dispone che:
Nelle more dell’attuazione dell’art. 88 del D.L. n. 104/2020, le imprese armatoriali, anche laddove iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nelle Regioni individuate dall’art. 27 del D.L. n. 104/2020, sono quindi tenute al versamento della contribuzione obbligatoria. Tuttavia, tenuto conto che il decreto interministeriale che deve dare attuazione all’esonero di cui all’art. 88 del D.L. n. 104/2020, non è ancora stato emanato, acquisito il parere del MLPS, con il conforme parere del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, è autorizzato per le imprese armatoriali sopra indicate, l’esonero contributivo disciplinato dall’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020.
Possono accedere alla riduzione contributiva di cui all’art. 27 del D.L. n. 104/2020 e all’art. 1, co. 161, della Legge di Bilancio 2021 le imprese armatoriali di unità o navi iscritte nei Registri nazionali (quindi battenti bandiera italiana) che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché quelle adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.
L’agevolazione contributiva in argomento è riconosciuta alle predette imprese armatoriali e trova applicazione sulle contribuzioni dovute per i marittimi imbarcati esclusivamente su navi che risultino iscritte, alla data del 1° ottobre 2020, con riferimento all’esonero di cui all’art. 27 del D.L. n. 104/2020, e alla data del 1° gennaio 2021, con riferimento all’esonero di cui all’art. 1, co. 161, della Legge di Bilancio 2021, nei compartimenti marittimi ubicati nelle aree svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
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