La “Decontribuzione Sud” si applica anche alla quattordicesima mensilità. Infatti, in considerazione dell’ambito temporale di fruizione della misura in trattazione, individuabile nell’intero anno civile (ossia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021), la decontribuzione può trovare applicazione indipendentemente dalla competenza temporale della maturazione dei ratei.
Pertanto, con specifico riferimento alla quattordicesima mensilità, si rappresenta che la “Decontribuzione Sud” può trovare applicazione, nella percentuale prevista del 30%, anche per gli eventuali ratei maturati durante l’anno 2020, purché l’erogazione della mensilità aggiuntiva avvenga nell’anno in corso.
A renderlo noto è l’INPS, con il Messaggio n. 2434 del 28 giugno 2021.
Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socioeconomico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l’art. 1, co. 161 della L. n. 178/2020 ha previsto che l’esonero in commento cd. “Decontribuzione sud”, si applichi fino al 31 dicembre 2029.
Il citato articolo, nell’estendere l’esonero sino al 31 dicembre 2029, prevede altresì una diversa modulazione dell’intensità della misura. Nello specifico, la percentuale di contribuzione datoriale sgravabile è pari:
Le regioni che rientrano nel beneficio sono l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia.
Sul punto, l’INPS ha chiarito che la “Decontribuzione Sud” si applica anche sulle mensilità aggiuntive erogate nell’anno in corso. In considerazione dell’ambito temporale di fruizione della misura in trattazione, individuabile nell’intero anno civile (ossia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021), la decontribuzione può trovare applicazione indipendentemente dalla competenza temporale della maturazione dei ratei.
Pertanto, con specifico riferimento alla quattordicesima mensilità, si rappresenta che la “Decontribuzione Sud” può trovare applicazione, nella percentuale prevista del 30%, anche per gli eventuali ratei maturati durante l’anno 2020, purché l’erogazione della mensilità aggiuntiva avvenga nell’anno in corso.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".