Arrivano le attese istruzioni INPS sull'applicazione della Decontribuzione Sud relativamente al periodo dal 1° luglio 2022 e al 31 dicembre 2022.
Con la circolare n. 90 del 27 luglio 2022 l'Istituto, infatti, dando seguito all'autorizzazione della Commissione europea giunta con Decisione C(2022)4499 final del 24 giugno 2022, spiega ai datori di lavoro come gestire gli adempimenti previdenziali per il periodo di competenza luglio 2022 – dicembre 2022, rinviando a successive istruzioni, da emanarsi all’esito del procedimento di autorizzazione UE, le indicazioni per il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2029.
Prima di entrare nel dettaglio delle indicazioni fornite, è utile ricordare che la Decontribuzione Sud è l'agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate (articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, legge di Bilancio 2021 e articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, cd. Decreto Agosto), applicabile in misura pari al 30% fino al 31 dicembre 2025, al 20% per gli anni 2026 e 2027 e al 10% per gli anni 2028 e 2029 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’agevolazione spetta per i rapporti di lavoro dipendente, instaurati e instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle predette regioni.
Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.
Il diritto alla fruizione dell’agevolazione è subordinato al rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
Possono accedere all'agevolazione i datori di lavoro privati colpiti dagli effetti della crisi ucraina, anche non imprenditori, ivi compresi pertanto anche gli studi professionali.
Sono, invece, esclusi dal perimetro di applicazione della misura:
Le imprese armatoriali possono beneficiare della Decontribuzione Sud per i lavoratori marittimi imbarcati su navi iscritte nei compartimenti marittimi ricadenti nelle regioni svantaggiate.
Ai datori di lavoro con sede legale in regione diversa dalle regioni svantaggiate che presentino una o più unità operative ubicate nelle suddette regioni l'INPS provvede, su specifica richiesta e a seguito di verifiche, ad attribuire o prorogare il codice di autorizzazione “0L” con data inizio validità dal 1° luglio 2022 e con fine validità al 31 dicembre 2022.
In caso di svolgimento dell'attività in somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione va individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione.
Regole da applicare
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L'agevolazione contributiva per il periodo luglio 2022-dicembre 2022 si applica nella misura del 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, senza limiti individuali di importo, ma nel rispetto delle risorse specificatamente stanziate
Oltre ai premi e ai contributi INAIL, non sono oggetto di sgravio:
L'INPS sottolinea che, con specifico riferimento al periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022, la Commissione europea ha autorizzato la fruizione dell'agevolazione nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis Framework.
Pertanto, sono considerati aiuti di Stato compatibili quelli di importo non superiore a 400.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 35.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura, concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2022 a imprese colpite dalla crisi ingenerata dall’aggressione russa all’Ucraina.
Quest’ultimo requisito, evidenzia l'INPS, “non deve necessariamente essere ricollegato a un aumento dei prezzi dell’energia in quanto la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia hanno determinato a vario titolo ripercussioni negative sull’economia nazionale nel suo complesso, ad esempio provocando una perturbazione delle catene di approvvigionamento fisiche, con una particolare accentuazione nelle regioni meridionali italiane che si trovano già in una situazione di svantaggio”.
Inoltre l’aiuto può essere concesso anche alle imprese in difficoltà.
La Decontribuzione Sud luglio-dicembre 2022 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi, disciplinato dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili, disciplinato dall’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI, disciplinato dall’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012).
In caso di cumulo, la Decontribuzione Sud si applica in via residuale.
I datori di lavoro che vogliono fruire dell’agevolazione devono esporre i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di luglio 2022, valorizzando, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
Nel caso in cui i datori di lavoro non riuscissero ad adeguare i propri sistemi informativi, la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento al mese di luglio 2022 potrà essere effettuata come arretrato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2022.
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