Con il messaggio n. 96 del 10 gennaio 2022, l’INPS ha fornito le istruzioni con riferimento alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro appartenenti ai settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, che hanno ricevuto un esito di accoglimento della richiesta di esonero, di cui all’art. 43 del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni in L. n. 106/2021.
Sul punto, l’Istituto Previdenziale rammenta che sono state elaborate le istanze telematiche pervenute all’Istituto tra l’11 novembre 2021 (data di rilascio del modulo di domanda online) e il 16 dicembre 2021 (termine ultimo di presentazione delle istanze).
L’art. 43 del D.L. n. 73/2021, come modificato in sede di conversione dalla L. n. 106/2021, ha previsto, a decorrere dal 26 maggio 2021, per i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico. Tale esonero può trovare applicazione nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.
Con la circolare n. 140 del 21 settembre 2021 l’Istituto ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo. Con la successiva circolare n. 169 dell’11 novembre 2021 l’Istituto, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e in base alla decisione della Commissione europea C(2021) 8134 final dell’8 novembre 2021, ha ampliato l’elencazione dei codici Ateco di cui all’Allegato n. 1 della circolare n. 140/2021, fornendo indicazioni riguardanti la presentazione delle istanze telematiche volte al riconoscimento della misura di esonero contributivo in oggetto.
L’INPS, al fine di controllare la spettanza dell’esonero contributivo richiesto, mediante i propri sistemi informativi centrali, ha svolto le seguenti attività:
In forza dei suesposti controlli, laddove l’importo richiesto per ogni singola istanza di esonero sia risultato coerente con l’ammontare dell’agevolazione calcolata dall’Istituto, è stata autorizzata la fruizione dell’esonero nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021 (istanza “accolta”).
Nelle diverse ipotesi in cui, invece, l’importo richiesto nell’istanza on line sia risultato superiore rispetto all’ammontare dell’esonero calcolato dai sistemi informatici dell’Istituto, è stato autorizzato il solo importo calcolato dall’Istituto (istanza “accolta parziale”).
Al riguardo, si precisa che, laddove si dovesse ritenere che l’importo nella misura autorizzata dall’Istituto non sia corrispondente a quanto effettivamente spettante, i datori di lavoro interessati potranno proporre, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente messaggio, una richiesta telematica di riesame, volta a una nuova valutazione - da parte della Struttura territoriale competente - dell’ammontare dell’esonero. La richiesta di riesame potrà essere proposta accedendo direttamente al modulo di domanda “SOST.BIS_ES”, presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni”.
I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero contributivo previsto dall’art. 43 del D.L. n. 73/2021, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>:
Il codice sopra riportato potrà essere esposto nelle denunce relative ai periodi di competenza decorrenti da dicembre 2021 a maggio 2022.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).
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