Semaforo verde per il recupero, relativo all’anno 2018, delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà stipulati da aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, siano state ammesse allo sgravio previsto dall’art. 6 del D.L. n. 510/1996, convertito con modificazioni in L. n. 608/1996.
La procedura per il conseguimento delle riduzioni contributive deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro, il quale dovrà esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato. In particolare, l’INPS, dopo aver accertato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", che assume il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996 ai sensi del D.I. 27 settembre 2017, n. 2".
Le istruzioni per il recupero dei contributi sono state illustrate dall’INPS, con la circolare n. 133 del 7 novembre 2019.
Il D.L. n. 34/2014, convertito con modificazioni in L. n. 78/2014, tra le varie misure a vantaggio delle imprese, è intervenuto sull’impianto a sostegno degli incentivi connessi ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS, apportando rilevanti modifiche alla precedente disciplina dettata dall’art. 6 del D.L. n. 510/1996, convertito con modificazioni in L. n. 608/1996.
In particolare, il citato articolo prevede in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi.
Per l’anno 2018, destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che entro il 30 novembre 2018 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.L. n. 726/1984, convertito con modificazioni in L. n. 863/1984, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all'abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà.
Nello specifico, il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso. Considerato che l'obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.
Non sono, invece, soggette alla riduzione le seguenti forme di contribuzione:
Per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, le aziende interessate valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
Infine, l’INPS specifica che le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il 16 febbraio 2020.
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