Con la pubblicazione della manovra correttiva - DL n. 50/2017, in vigore dal 24 aprile scorso – viene reintrodotta la decontribuzione in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. L’argomento è oggetto di analisi da parte della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro con approfondimento del 2 maggio 2017.
La disposizione normativa sostituisce il comma 189 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015, che aveva portato da 2.500 a 4.000 € l’importo oggetto di detassazione in presenza del coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro ed ora prevede la riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota IVS (Indennità̀, Vecchiaia, Superstiti), su un massimo imponibile di 800 €, a carico del datore di lavoro oltre al completo esonero dai contributi da parte del lavoratore.
Condizione per fruire del beneficio è la sottoscrizione di un contratto collettivo aziendale o territoriale che preveda premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione e siano coinvolti pariteticamente i lavoratori. La norma dispone che la riduzione prevista sia applicabile solo su premi e somme erogate in esecuzione di contratti collettivi sottoscritti dopo il 24 aprile 2017.
Si ricorda che il contratto territoriale deve essere depositato, con modalità telematiche, entro i 30 giorni successivi alla sua sottoscrizione presso le sedi dell’Ispettorato del Lavoro competenti per territorio.
L’approfondimento della Fondazione Studi ricorda che è richiesto anche che siano coinvolti pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Ciò può esplicarsi nella predisposizione di schemi organizzativi riguardanti flussi di lavoro mirati ad accrescere la motivazione del personale e a coinvolgerlo in modo attivo nei processi di innovazione.
La decontribuzione si attua attraverso la riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota IVS (Indennità, Vecchiaia, Superstiti) a carico del datore di lavoro e nel totale esonero dai contributi da parte del lavoratore. L’agevolazione può operare su massimo 800 euro annui concessi ai lavoratori sotto forma di premi di risultato da parte dei propri datori di lavoro, in presenza delle condizioni suddette.
Tale beneficio può coesistere con quello della detassazione dei premi, che sarà applicabile fino a un massimo di 3.000 euro annui, di cui, però, solo 800 euro potranno essere oggetto della riduzione contributiva in esame.
Il lavoro della Fondazione Studi termina con una tabella che raffronta il costo aziendale e il netto percepito con e senza il nuovo sgravio contributivo per premi di produttività.
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