Sezioni Unite: natura giurisdizionale delle decisioni del CNF

Pubblicato il 25 gennaio 2019

Anche in assenza di costituzione di apposita sezione disciplinare all'interno del CNF, quest'ultimo mantiene i suoi poteri di natura giurisdizionale, la sua imparzialità e la sua autonomia quale organo giudicante.

Lo hanno sottolineato le Sezioni Unite civili della Cassazione con sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019, secondo cui l'imparzialità e l'autonomia del Consiglio nazionale forense sono comunque assicurate dalla sua composizione collegiale e dalla natura elettiva dei suoi componenti.

Cassazione: imparzialità e autonomia assicurate

Gli Ermellini hanno così risposto al rilievo sollevato da un avvocato a cui il CNF aveva confermato diverse sanzioni disciplinari irrogategli dal COA di riferimento.

Il legale aveva dedotto la carenza di giurisdizione del Consiglio nazionale forense sostenendo che, nella specie, la decisione nei suoi confronti era stata emessa non da un'apposita sezione disciplinare. A suo dire, la mancata costituzione di tale organismo, prevista dall'art. 61, comma 1, Legge n. 247/2012, e la conseguente confusione delle funzioni giurisdizionali e amministrative dei suoi componenti, rendeva di per sé il Consiglio nazionale forense privo di giurisdizione, con il conseguente vizio insanabile della sentenza.

Natura giurisdizionale pure senza sezione disciplinare

Non aderendo a dette considerazioni, la Suprema corte ha precisato come non sia in discussione la natura giurisdizionale delle decisioni assunte dal Consiglio nazionale forense, le quali sono rese da un organo giurisdizionale, in base a norme che, quanto alla nomina dei componenti del medesimo CNF ed al procedimento di disciplina dei professionisti iscritti al relativo ordine, “assicurano, per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie difensive proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione giurisdizionale, affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all'indipendenza del giudice ed alla imparzialità dei giudizi”.

Rispetto ai principi di indipendenza e imparzialità dei giudizi nonché alla garanzia del diritto di difesa, le SU hanno poi ricordato come sia stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni sul procedimento disciplinare innanzi al predetto Consiglio nazionale forense, non potendo incidere sulla legittimità costituzionale di detta normativa neppure la circostanza che al consiglio spettino anche funzioni amministrative.

Difatti, per come evidenziato dalla Corte costituzionale “non è la mera coesistenza delle due funzioni a menomare l'indipendenza del giudice, bensì il fatto che le funzioni amministrative siano affidate all'organo giurisdizionale in una posizione gerarchicamente sottordinata, essendo in tale ipotesi immanente il rischio che il potere dell'organo superiore indirettamente si estenda anche alle funzioni giurisdizionali”.

In definitiva, la mancata costituzione di un'apposita sezione disciplinare all'interno del Consiglio nazionale forense non incide sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, né sull'imparzialità e sull'autonomia dell'organo giudicante, le quali sono comunque assicurate dalla sua composizione collegiale e dalla natura elettiva dei suoi componenti.

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