Decisioni Cnf, impugnazioni limitate

Pubblicato il 26 febbraio 2016

In tema di ricorso per Cassazione avverso le decisioni emanate dal Consiglio nazionale forense in materia disciplinare, l’inosservanza dell’obbligo di motivazione su questioni di fatto, integra una violazione di legge denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite solo ove si traduca in una motivazione completamente assente o meramente apparente; vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa.

E’ quanto enunciato dalla Corte di Cassazione, sezioni unite civili, respingendo la pretesa di un’avvocatessa cui era stata comminata la sanzione della sospensione della professione, per avere, in occasione di un sinistro stradale, assistito i parenti della vittima e riscosso il compenso sia da questi che dall'assicurazione erogatrice del risarcimento.

La Corte ha precisato, in particolare, come non ricorrano nella fattispecie i presupposti per l’accoglimento del ricorso, per essere la decisione impugnata supportata da motivazione esplicitante il percorso logico – formale seguito per giungere alla decisione (essendo oltretutto preclusa la connessa domanda di sospensione).

In Cassazione solo per omesso esame fatti decisivi

D’altra parte i vari motivi di ricorso risultano inammissibili – ha dedotto la Corte con ordinanza n. 3734 del 25 febbraio 2016 -  in virtù del nuovo testo dell’art. 360 comma 5 c.p.c. (applicabile alle sentenze, come nel caso de quo, depositate dopo l’11 settembre 2012) introdotto con Legge 134 del 2012, che detta una disciplina molto più stringente rispetto alla precedente (deflativa del contenzioso in Cassazione).

La nuova vigente previsione infatti, legittima la censura in Cassazione solo per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, non essendo più consentita, dunque, la formulazione di censure per vizio di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

 

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