Secondo la Quarta sezione penale di Cassazione, il decesso di chi si sia costituito parte civile nel processo penale non comporta gli effetti della revoca tacita né quelli interruttivi del rapporto processuale previsti dall'articolo 300 del Codice di procedura civile.
Anche in considerazione della mancanza di specifica disciplina nel codice di rito penale, infatti, gli effetti sopra richiamati, validi per il giudizio civile, non possono ritenersi applicabili al processo penale, ispirato all'impulso d'ufficio.
La costituzione di parte civile deve quindi ritenersi valida "ex tunc".
Ne deriva che non può ricavarsi nessuna conseguenza dalla mancata comparizione in grado di appello degli eredi del defunto titolare del diritto, e neppure dall'assoluta inerzia da parte degli stessi.
Difatti, l'articolo 82, comma secondo, del Codice di procedura penale limita i casi di revoca presunta o tacita della costituzione di parte civile alle sole ipotesi di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione in fase di dibattimento di primo grado.
E’ questo l’orientamento giurisprudenziale condiviso dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 39506 del 23 settembre 2016, enunciato in contrapposizione al diverso filone ermeneutico – ricordato dalla Corte medesima – secondo cui la morte della parte civile in una fase successiva al giudizio di primo grado costituirebbe causa di inammissibilità sopravvenuta dell’impugnazione a suo tempo proposta in mancanza di prosecuzione del giudizio da parte del successore universale (Cass. Pen. n. 17963/2014).
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".