Decesso da monossido Tecnico caldaia responsabile

Pubblicato il 27 ottobre 2016

Precedente garante risponde Se il successivo non rimuove pericolo

In tema di responsabilità per un evento che si aveva l’obbligo di evitare, per escludere, nel caso di successione di garanti, la responsabilità di uno dei precedenti garanti che abbia violato norme precauzionali, non è sufficiente che il successivo garante (o i successivi) intervenga, ma è indispensabile che intervenendo – sollecitato o meno dal precedente garante – rimuova effettivamente la fonte di pericolo dovuta alla condotta di quest’ultimo. Sicché ove l’intervento risulti incompleto, insufficiente e tale da non rimuovere quella fonte, il precedente garante, ove si verifichi l’evento, non può non risponderne.

O anche, in altre parole, il nesso di causalità tra condotta omissiva del titolare della posizione di garanzia tenuto per primo ad intervenire, non viene meno per effetto del mancato intervento di altro garante, sempre che la situazione di pericolo non si sia modificata per effetto del tempo trascorso o di un comportamento del secondo garante.

Responsabile tecnico che non fa chiudere impianto inidoneo

Sono questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, sezione feriale penale - con sentenza n. 44968 del 26 ottobre 2016 -  nel confermare la responsabilità penale di un tecnico dipendente di una società con cui il soggetto danneggiato aveva stipulato un contratto per la manutenzione ed i controlli della propria caldaia. Il tecnico qui imputato, difatti, pur avendo riscontrato l’inidoneità del locale di installazione, non aveva tuttavia raccomandato al proprietario di chiudere l’impianto, così causandone il decesso per asfissia da intossicazione di monossido di carbonio. 

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