Decadenza imposta di registro

Pubblicato il 01 luglio 2016

Omessa denuncia decadenza non sanzionabile

In tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale, il contribuente non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione della sopravvenuta decadenza di benefici fiscali (aliquota agevolata per i trasferimenti di immobili siti in zona soggetta a piano urbanistico particolareggiato). L’art. 19 Dpr 131/1986 obbliga infatti, esclusivamente, la comunicazione degli eventi che danno origine ad un’ulteriore liquidazione di imposta.

Sicché non è sanzionabile l’omessa denuncia della mancata utilizzazione edificatoria o dell’alienazione entro il quinquennio, che non dia luogo ad un’ulteriore liquidazione dell’imposta bensì solo alla perdita del beneficio originariamente concesso.

Sulla scorta di detta affermazione, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un contribuente, cui era stato notificato, dall’Agenzia delle Entrate, un avviso di liquidazione a titolo di decadenza dall’agevolazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale da esso usufruita sull’acquisto di un terreno edificabile. Ciò sul rilievo che il terreno in oggetto era stato sì edificato nel quinquennio dall’acquisto, ma non da esso ricorrente, bensì da un soggetto terzo al quale quest’ultimo aveva medio tempore alienato.

Termine decadenza triennale

In assenza di un obbligo di denuncia ex art. 19 Dpr 131/1986 – puntualizza il Collegio - non può trovare applicazione il termine quinquennale di decadenza dell’azione della finanza. Trattandosi di atto regolarmente registrato, infatti, il termine di decadenza nella specie applicabile va individuato in quello triennale di cui al secondo comma dell'art. 76 della citata normativa.

In proposito – conclude la Corte con sentenza n. 13424 del 30 giugno 2016 - le stesse Sezioni Unite ebbero già ad affermare che l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro con aliquota ordinaria in luogo di quella agevolata, è soggetto al termine triennale di decadenza a partire dalla data in cui l’avviso può essere emesso. Ossia, nella specie, dal giorno della registrazione, quando i benefici non spettino:

Quando invece detto proposito, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto inseguito o ineseguibile, dal giorno nel quale si sia verificata quest’ultima situazione.

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