Nell’ambito dei contenziosi tributari, la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento per tardività della notifica della cartella esattoriale, non rilevabile d’ufficio in quanto rimessa alla disponibilità delle parti, non può essere eccepita dal contribuente mediante la presentazione dei motivi aggiunti ma va sempre allegata nel ricorso introduttivo.
Difatti, l’integrazione dei motivi di ricorso è consentita dall’articolo 24, comma 2, del Decreto legislativo n. 546/1992, solo in relazione alla contestazioni di documenti depositati dalla controparte e fino ad allora non conosciuti.
E poiché detta ultima disposizione pone una preclusione processuale, non può essere ricollegato alcun effetto sanante al comportamento dell’Amministrazione che accetti il contraddittorio nel merito della questione.
E’ questo il principio di diritto riaffermato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 16803 depositata il 7 luglio 2017, con la quale è stato accolto il ricorso avanzato dall’Agenzia delle entrate contro la decisione di merito di annullamento di una cartella esattoriale notificata oltre il termine decadenziale fissato dalla legge.
La decadenza dell’amministrazione dal potere di accertamento, nella specie, era stata eccepita dal contribuente solo nell’ambito dei motivi aggiunti in sede di giudizio di primo grado e per questo la decisione a lui favorevole era stata impugnata dall’Amministrazione finanziaria.
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