Dopo la recente risoluzione n. 21, del 9 marzo scorso, l’Agenzia delle Entrate interviene nuovamente in materia di decadenza dal beneficio dei Pir (Piani di risparmio a lungo termine).
La risoluzione n. 21/E/2018 ha istituito il codice tributo “1070” per permettere il versamento, da parte degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi, delle somme dovute a titolo di imposte e interessi nel caso di decadenza dal beneficio fiscale previsto per i redditi di capitale e diversi derivanti dagli investimenti effettuati nei piani di risparmio a lungo termine.
Ora, su sollecitazione degli intermediari, con risoluzione n. 23 del 15 marzo 2018 si chiarisce che i versamenti possono avvenire anche cumulativamente per le somme dovute per tutti i soggetti titolari dei Pir decaduti dal beneficio fiscale, senza dover indicare il codice fiscale nel campo del modello F24 dedicato al “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.
Quindi, il riempimento di tale campo è facoltativo.
Viene aggiunto che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 può essere indicato l’anno in cui si è verificata la decadenza dal beneficio fiscale, nel formato “AAAA”.
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