Debitore fallito? Revocabilità del pagamento eseguito nel periodo sospetto

Pubblicato il 16 febbraio 2022

E' sempre revocabile il pagamento eseguito dal debitore, successivamente fallito, nel periodo sospetto di cui all’art. 67, comma 2, Legge Fallimentare, laddove si accerti la “scientia decoctionis del creditore.

Il predetto pagamento può essere revocato anche se è effettuato in adempimento di un credito assistito da garanzia reale ed anche se l’importo versato deriva dalla vendita del bene oggetto del pegno.

La revoca, ex art. 67 Legge Fall. del pagamento eseguito in favore del creditore pignoratizio, con il ricavato della vendita del bene oggetto del pegno, determina il diritto del creditore che ha subito la revocatoria, ad insinuarsi al passivo del fallimento con il medesimo privilegio, nel rispetto delle regole distributive di cui agli artt. 111, 111 bis, 111 ter e 111-quater Legge fallimentare.

Così le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, nel testo della sentenza n. 5049 del 16 febbraio 2022, nel risolvere la questione loro rimessa in ordine alla assoggettabilità, o meno, a revocatoria fallimentare dell'incasso determinato dalla realizzazione del bene costituito in pegno consolidato.

Alle SS.UU. era stato anche chiesto se, in caso di risposta affermativa rispetto al primo quesito, fosse legittima un'eventuale insinuazione solo in chirografo della somma ricavata.

La Corte rimettente aveva rilevato l'esistenza di due opposte opzioni ermeneutiche sia in ordine alla revocabilità dell'incasso proveniente dalla realizzazione del bene costituito in pegno consolidato, sia in relazione al consequenziale quesito riguardante la compatibilità dell'ammissione del credito al passivo del chirografo con la stessa natura redistributiva dell'azione revocatoria fallimentare, finalizzata esclusivamente al ripristino della par condicio creditorum.

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