Se il debito tributario è stato adempiuto, con definizione integrale, prima della celebrazione dell’udienza preliminare, la confisca ex art. 12-bis del D. Lgs. n. 74/2000 non ha più ragion d’essere, non potendo ritenersi che il reato contestato comporti la realizzazione di alcun profitto.
Va quindi revocato il sequestro preventivo ad essa finalizzato, per come disposto nell’ambito dell’indagine per reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
In detto contesto, è inoltre priva di rilievo la circostanza che alla definizione si sia pervenuti, conseguentemente a un accertamento con adesione, tramite l’avvenuta compensazione fra poste attive e poste passive riferite al contribuente.
Difatti, a seguito della compensazione viene meno l’obbligatorietà della prestazione indicata in sede di accertamento e il debito tributario va considerato come estinto, di tal ché la somma ad esso riferita non può più intendersi come profitto conseguito attraverso la commissione del reato tributario in provvisoria contestazione.
E’ quanto si legge nella sentenza della Corte di cassazione n. 25792 del 7 luglio 2021, pronunciata in accoglimento, con rinvio, delle doglianze avanzate dall’amministratore di fatto di un consorzio, indagato per concorso in evasione fiscale, contro la decisione con cui il Tribunale del riesame aveva confermato il sequestro preventivo disposto a suo carico.
Egli aveva chiesto la parziale revoca di tale ultima misura in quanto, in riferimento ad uno specifico anno d’imposta, il debito tributario era stato assolto essendo intervenuto atto di concordato tributario fra l’Agenzia delle entrate e il consorzio.
Tale richiesta era stata tuttavia disattesa in quanto l’importo dovuto non era stato corrisposto attraverso un pagamento ma tramite compensazione di crediti vantati dall’ente e, secondo il Tribunale, per affermare l’avvenuto adempimento tributario sarebbe stato necessario prima attendere la verifica, da parte dell’Amministrazione finanziaria, sull’effettiva esistenza degli asseriti crediti.
L’indagato si era rivolto alla Suprema corte, censurando il fatto che i giudici di merito non avevano riconosciuto valore di mezzo di pagamento alla compensazione dallo stesso operata a seguito dell’avvenuto accertamento tributario con adesione.
Doglianza, questa, che la Cassazione ha ritenuto fondata, alla luce dei principi sopra richiamati.
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