Debito tributario pagato? Stop al sequestro per sottrazione fraudolenta

Pubblicato il 23 marzo 2023

Il sopravvenuto integrale pagamento del debito tributario osta al mantenimento del sequestro finalizzato alla confisca anche per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Il provvedimento di sequestro, infatti, è finalizzato ad imporre un vincolo sui beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'erario ma laddove il debito tributario è estinto viene meno anche l'esigenza di salvaguardare la garanzia patrimoniale del debitore.

Così la Corte di cassazione con sentenza n. 12084 del 22 marzo 2023, pronunciata nell'ambito di un procedimento penale per il reato di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000.

Nel caso esaminato, il Tribunale del riesame aveva ritenuto irrilevante l'intervenuta estinzione del debito tributario da parte degli indagati e ciò sull'assunto secondo cui il profitto del reato sarebbe scollegato dall'entità del debito ed andrebbe parametrato al valore dei beni sottratti alla garanzia dell'erario.

Soluzione, questa, non condivisa dalla Suprema corte, per una pluralità di ragioni.

Col pagamento del debito viene meno la finalità del sequestro

Gli Ermellini, in primo luogo, hanno evidenziato la necessità di valorizzare, riguardo all'individuazione del profitto del reato di sottrazione fraudolenta, il rapporto strumentale tra il sequestro preventivo e le finalità complessivamente sottese alla disciplina della confisca di cui all'art. 12-bis del medesimo decreto.

Nel contesto tributario - si legge nella decisione - la confisca è, per sua stessa natura, collegata al recupero delle imposte evase.

In quest'ottica, l'art. 12-bis richiamato introduce un sistema finalizzato a favorire l'adempimento del debito tributario, prevedendo, a fronte di tali condotte, l'esclusione della confisca del profitto.

Tale disposizione si inserisce nella più ampia logica del sistema penale tributario, nel cui ambito le condotte di ravvedimento, mediante pagamento del debito tributario, sono valorizzate anche al fine di escludere la punibilità del reato o di attenuare la relativa gravità.

L'intero sistema sanzionatorio, a ben vedere, è calibrato in modo tale da tener conto dell'adempimento del debito, valorizzando la strumentalità dell'apparato penale rispetto all'esigenza di recupero delle imposte evase.

Non sussistono, quindi, valide ragioni per escludere l'applicabilità dell'art. 12-bis anche al sequestro del profitto del reato di sottrazione fraudolenta: una volta intervenuto l'adempimento, viene meno il rapporto di strumentalità necessaria tra il sequestro e la procedura di riscossione coattiva, proprio perché tale fase non serve più.

Di conseguenza, ferma restando la sussistenza del reato, l'esigenza di disporre la misura cautelare reale viene meno, non risultando neppure ipotizzabile una maggiore difficoltà nel recupero dell'imposta dovuta.

A tale argomento logico-sistematico si aggiunge una ragione di natura prettamente letterale: l'art. 12-bis, nell'escludere la confiscabilità del profitto nel caso di adempimento del debito, non limita l'ambito applicativo solo a taluni dei reati previsti dal D. Lgs. n. 74/2000, di tal ché se ne deve desumere che la norma sia applicabile anche al reato di sottrazione fraudolenta.

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