Debito tributario non rottamato per errore? No a esimente su omesse ritenute

Pubblicato il 10 dicembre 2020

Confermata la condanna per il reato di omesso versamento delle ritenute impartita dalla Corte d’appello nei confronti di un imputato, legale rappresentante di una Srl dichiarata fallita.

L’uomo si era rivolto alla Suprema corte lamentando di non aver potuto beneficiare della causa di non punibilità ex art. 13, D. Lgs. n. 74/2000 a causa del mancato inserimento del debito tributario relativo alle somme non versate nella procedura di cosiddetta rottamazione, in quanto la relativa cartella, per errore, non era stata elencata da Equitalia tra i crediti della massa passiva fallimentare.

Tale omissione – a suo dire – aveva impedito al curatore di estinguere il debito avvalendosi della procedura agevolata e ciò in un contesto in cui egli, peraltro, non era legittimato a sostituirsi al curatore per chiedere la rottamazione della cartella e nel pagarne comunque il relativo importo.

Pagamento integrale del debito come condizione per esenzione da pena

Con sentenza n. 34940 del 9 dicembre 2020, la Cassazione ha ritenuto infondata tale doglianza: il “quomodo” dell’estinzione del debito non rilevava ai fini dell’an dell’estinzione stessa, posto che tale circostanza non ostava al pagamento del debito nella sua interezza.

I giudici di Piazza Cavour hanno, in particolare, precisato come al legislatore penale, una volta accertata la consumazione del reato, interessa il pagamento della somma dovuta, e ciò non a titolo di estinzione del debito bensì quale condizione imposta per andare esente da pena.

Difatti, anche l’estinzione del debito per prescrizione o decadenza impedisce all’autore del reato di invocare l’applicazione della speciale causa di non punibilità, potendo fruire, semmai, della sola circostanza attenuante.

Nel caso in esame – ha infine rilevato la Corte – il ricorrente non aveva mai dedotto, né in sede di merito né in quella di legittimità, di aver messo a disposizione del curatore le somme necessarie al pagamento integrale del debito.

Ciò posto, la motivazione resa dai giudici di secondo grado, in cui era privilegiato il dato oggettivo del mancato pagamento, non poteva essere considerata errata e andava confermata.

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