Dietofront dell’IINAIL sui termini di scadenza ricadenti nella giornata di sabato per la rateazione dei debiti per premi ed accessori non iscritti a ruolo.
Con la circolare n. 30 del 28 giugno 2023, emanata con il placet del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto ha riconsiderato la questione sulla base delle osservazioni formulate dai professionisti intermediari.
Ma veniamo alle novità.
La disciplina delle rateazioni fino a 24 rate dei debiti per premi ed accessori non iscritti a ruolo è stata semplificata con la determina del Presidente dell’INAIL 23 luglio 2019, n. 227.
L’Istituto ha fornito istruzioni in merito con la circolare 29 luglio 2019, n. 22.
L’INAIL può concedere rateazioni fino a un massimo di 24 rate mensili. La rateazione ha ad oggetto debiti per premi e accessori, dovuti a titolo di omissione o di evasione, purché non iscritti a ruolo.
Nel dettaglio, può essere rateizzato:
ATTENZIONE: Sono rateizzabili anche i debiti contributivi non iscritti a ruolo per i quali il datore di lavoro ha optato per il pagamento in 4 rate.
La rateizzazione è concessa su istanza del debitore, identificato dal codice fiscale, che si trovi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, utilizzando il servizio telematico “Istanza di rateazione” disponibile sul sito istituzionale dell’INAIL.
La domanda può essere trasmessa anche tramite un intermediario delegato.
L’importo della singola rata comprensiva di interessi non deve risultare inferiore a 150,00 euro.
Una volta accolta l’istanza (in presenza delle condizioni di legge prescritte) e comunicato il piano di ammortamento con lo stesso provvedimento motivato di accoglimento, la rateazione ha effetto con il pagamento della prima rata entro il termine stabilito dall’INAIL.
A seguire, il debitore deve effettuare il versamento delle rate successive entro le date indicate nel piano di ammortamento.
NOTA BENE: Le rate successive alla prima hanno scadenza mensile a 30 giorni dalla data di scadenza della prima rata.
Con la citata circolare n. 22 del 2019 l’INAIL chiariva che:
Con la circolare n. 30 del 28 giugno 2023, l’INAIL, facendo proprie le osservazioni degli intermediari e acquisito il parere del Ministero del Lavoro (nota dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali prot.n.0005658 del 13 giugno 2023), ha reso noto che anche tali scadenze sono da ricomprendere nella disciplina di cui all’articolo 18, comma 1, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Pertanto, a decorrere dal 28 giugno 2023 (data di pubblicazione della circolare), in caso di termine di scadenza ricadente di sabato o di giorno festivo, l’INAIL considera tempestivo il versamento delle rate effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Tutte le scadenze delle rate indicate nel piano di ammortamento che cadono di sabato o di giorno festivo sono posticipate al giorno seguente non festivo.
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