Debiti Pa. Sì alla cessione dei crediti alle banche grazie al decreto attuativo
Pubblicato il 08 luglio 2014
La possibilità introdotta dal Dl
66/2014 di accelerare il
pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione tramite il rilascio dello strumento della
certificazione del credito e l’estensione della
garanzia dello Stato sulle stesse cessioni si va sempre più concretizzandosi.
Grazie al
decreto attuativo firmato lo scorso 4 luglio dal ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, che ha ricevuto l’ufficializzazione dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti, l'obiettivo di assicurare il completo e
immediato pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, di parte corrente, maturati al 31 dicembre 2013, è infatti realizzabile.
Ne dà notizia lo stesso Mef, nel
comunicato stampa n. 168 del 7 luglio 2014.
Cessione crediti alle banche con garanzia statale
Dunque, è ora possibile per lo Stato fornire la propria garanzia per la cessione a
banche e
intermediari dei crediti vantati da fornitori nei confronti della P.a. per un ammontare complessivo di oltre 13 miliardi di euro.
La cessione dei crediti sarà coperta da un
Fondo di garanzia con dotazione iniziale di 150 milioni di euro, che sarà istituito presso il Mef e gestito da
Consap e che consentirà di garantire cessioni di crediti per circa 1,9 miliardi di euro.
Un ruolo fondamentale in tale operazione sarà, inoltre, svolta dalla
Cassa depositi e prestiti Spa e dalle altre istituzioni finanziarie della Ue, che grazie ad una convenzione quadro con l’Abi, potranno acquistare dalle banche e dagli intermediari finanziari i crediti ceduti, garantiti dallo Stato.
I passaggi della cessione
I fornitori potranno
cedere “pro soluto” il proprio credito certificato e assistito da garanzia statale a banche a altri intermediari finanziari, incassando la somma loro spettante al netto di una percentuale di sconto fissata in misura massima pari all’1,90% annuo. Tale percentuale si riduce all’1,60% per gli importi che superano i 50 mila euro di ammontare della cessione.
In caso di temporanea mancanza di liquidità da parte delle amministrazioni debitrici, si potranno effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti ceduti, sempre con assistenza di garanzia statale. In tali circostanze, la misura massima dei tassi di interesse viene parametrata a quella delle operazioni di mutuo con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato.