Semplificate le condizioni di accesso alla rateazione dei debiti contributivi per premi e accessori non iscritti a ruolo. Grazie alla determina del Presidente dell’INAIL n. 227 del 23 luglio 2019, non è più obbligatorio per il debitore versare l’acconto o la rata provvisoria contestualmente all’istanza. La determina, inoltre, regolamenta in modo puntuale e dettagliato il procedimento di concessione, di revoca e di annullamento della rateazione concessa, anche in considerazione dell’esigenza di supportare tali procedimenti con un apposito servizio online e con una specifica applicazione interna di gestione.
Ne dà notizia l’INAIL, con la circolare n. 22 del 29 luglio 2019.
Come stabilito dall’art. 2, co. 11 della L. n. 389/1989, l’INAIL può concedere rateazioni fino a un massimo di 24 rate mensili, in relazione, esclusivamente, a debiti per premi e accessori, dovuti a titolo di omissione o di evasione, purché non iscritti a ruolo.
Può essere rateizzato:
In quest’ultimo caso, l’istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell'ultimo giorno utile per il pagamento.
La domanda di dilazione dei debiti INAIL può essere accolta a condizione che:
L’istanza di rateazione deve essere presentata sul sito INAIL, utilizzando il servizio telematico “Istanza di rateazione”. Nell’istanza deve essere indicato:
La Struttura territoriale dell’INAIL, competente in base alla sede legale del codice ditta di cui è titolare il debitore, provvede a elaborare il piano di ammortamento in base all’importo dei debiti e alle rate indicati nell’istanza. L’istanza può essere accolta a condizione che l’importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150 euro. A tal fine è stata prevista un’apposita funzione di simulazione del piano di ammortamento a disposizione delle Strutture territoriali dell’INAIL che consente di fornire agli interessati, prima della presentazione dell’istanza, tutte le informazioni necessarie in merito alla possibile rateazione dei debiti scaduti e correnti.
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