Debiti futuri e accordi alle Sezioni Unite

Pubblicato il 26 aprile 2016

Accollo di debiti futuri

La cessione d’azienda comporta comunque per il cessionario l’accollo dei debiti anche futuri di cui risultino i presupposti? E anche dei debiti che nasceranno dalla sopravvenuta dichiarazione di inefficacia di pagamenti di crediti aziendali risultanti dalla dichiarazione contabile al momento della cessione dell’azienda?

Sono queste alcune delle questioni a cui dovranno rispondere le Sezioni unite civili di cassazione dopo la relativa rimessione, da parte della Prima sezione civile con ordinanza n. 8090 del 21 aprile 2016, al Primo presidente per un’eventuale assegnazione.

Diniego ad accordo di ristrutturazione

Con altra ordinanza interlocutoria, la n. 7958 del 20 aprile 2016, le Sezioni Unite civili sono state invece chiamate a chiarire se, sulla base alla normativa attualmente vigente, il decreto reso dalla Corte d’appello sul reclamo al diniego di omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito sia ricorribile in cassazione ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione.

E a concordato?

Come ricordato dai giudici rimettenti, era già stata sollecitata, in materia, una pronuncia chiarificatrice attraverso la richiesta di una valutazione comparativa delle diverse ipotesi di cui agli articoli 162, 173, 1979 e 180 della Legge fallimentare in relazione alle diverse fattispecie concrete che, in assenza di dichiarazione di fallimento, potrebbero dare luogo al ricorso per cassazione ex articolo 111 della Carta costituzionale.

Nel dettaglio, con ordinanza n. 3472/2016 era stato chiesto se il decreto di diniego di ammissione al concordato preventivo, senza che fosse intervenuta la contemporanea o successiva dichiarazione di fallimento, fosse ricorribile in cassazione ai sensi del predetto articolo 111.

Si resta in attesa delle risposte del massimo Collegio di legittimità.

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