Debiti contributivi: si abbassa la soglia degli interessi sulle rate

Pubblicato il 17 dicembre 2011 Con l'abbassamento di un quarto di punto percentuale del Tur (tasso ufficiale di riferimento) operato dalla Bce, dal 14 dicembre scorso risulta più vantaggioso pagare i debiti contributivi.

L'Inps con circolare n. 158 del 16 dicembre 2011 avvisa che con il Tur fissato all'1 per cento si producono effetti sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti previdenziali.

Passa al 7%, dal 14.12.2011, l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi, sanzioni e interesse in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi. Lo stesso tasso vive per le rateazioni definite con l’emissione del piano di ammortamento a decorrere dal 14 dicembre 2011.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non saranno cambiati.

La misura delle sanzioni civili al 6,50% annuo diviene applicabile:

- per il ritardato pagamento dei contributi a seguito di denuncia spontanea nei termini o spontaneamente denunciati entro l'anno con pagamento nei 30 giorni successivi;

- per inadempimenti contributivi dovuti derivanti da oggettiva incertezza su contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi qualora il pagamento avvenga nei termini fissati dagli enti stessi.

Non subisce modifiche la misura, in caso di evasione (art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo), della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Per le procedure concorsuali, nell’ipotesi di evasione, di cui all’art. 116, comma 8, lett. b) legge 388/2000, la misura delle sanzioni è pari al 3% mentre nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, lett. a), comma 8, dell’art. 116 della medesima legge, la misura delle sanzioni ridotte sarà pari alla misura degli interessi legali (1,50% annuo) in quanto l'importo di tale sanzione non può mai essere inferiore agli interessi legali.
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