Prosegue in Aula, alla Camera dei deputati, il dibattito serrato sul DDL sicurezza recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario".
Il testo del disegno di legge originario è stato in più punti novellato, in sede referente, nel corso dell’esame in Commissione (Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia, C. 1660-A), iniziato il 27 febbraio 2024 e conclusosi il 6 agosto 2024.
La parola è ora passata all’Assemblea ove la votazione sugli articoli e sui nuovi emendamenti presentati al testo licenziato dalla Commissione è iniziata il 10 settembre 2024 e prosegue velocemente, tra polemiche e proteste delle forze di opposizione.
Nelle sedute dell’11 e del 12 settembre 2024 sono stati approvati 19 articoli sui 38 del testo delle Commissioni.
Alcune novità del DDL sicurezza attengono all’ambito del lavoro e sono pertanto di interesse per il datore di lavoro. Una in particolare riguarda il cd. apprendistato di riqualificazione.
Vediamo di cosa si tratta nel dettaglio.
L’articolo 36 del DDL sicurezza modifica l’articolo 47, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, estendendo l’ambito soggettivo di applicazione della norma.
La citata disposizione disciplina l’apprendistato professionalizzante senza limiti di età finalizzato alla qualificazione o riqualificazione professionale, cd. apprendistato di riqualificazione.
Si tratta di un istituto che, pur mutuando, di base, la disciplina prevista per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante in regime ordinario, prevede delle deroghe.
Tali deroghe, in sintesi, riguardano:
L’apprendistato di riqualificazione, secondo il quadro vigente, può essere stipulato, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, con i lavoratori:
Veniamo ora alle novità in arrivo.
Il DDL sicurezza amplia ora la platea dei soggetti con cui è possibile stipulare l’apprendistato professionalizzante senza limiti di età ai condannati e agli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione nonché ai detenuti assegnati al lavoro all'esterno secondo le previsioni di cui all'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
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