La rivalutazione dei beni d’impresa viene riproposta, come è avvenuto ormai negli ultimi anni, anche nel Ddl di Bilancio 2020.
La base della misura è la medesima delle passate edizioni: la rivalutazione riguarda beni di impresa e partecipazioni, che devono essere iscritti in bilancio, e consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva.
La legge di bilancio 2019, n. 145/2018, ai commi 940 e seguenti, ha stabilito che il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili (circolare Agenzia delle Entrate n. 8/2019).
Lo scenario muta se passiamo ad analizzare la bozza del nuovo Ddl di Bilancio per il 2020.
La misura delle imposte sostitutive scende al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per i beni non ammortizzabili.
La riduzione viene sostenuta dal fatto che le misure del 16 e del 12 per cento sono troppo simili all’aliquota IRES ordinaria del 24%, il che produce l’effetto che la rivalutazione non risulti tanto appetibile.
Anche nel nuovo testo della legge di bilancio 2020, i soggetti che possono optare per la rivalutazione possono essere: società di capitali, enti commerciali, società di persone commerciali, imprenditori individuali ed enti non commerciali (per i beni appartenenti all’impresa), stabili organizzazioni di soggetti non residenti e simili. Tra i soggetti Irpef rientrano anche quelli in contabilità semplificata, per i quali, però, non trova applicazione la parte delle norme dedicata al saldo attivo di rivalutazione.
La rivalutazione deve avere ad oggetto i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e deve trovare posto nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso a tale data.
Per quanto riguarda gli effetti fiscali, la decorrenza è prevista:
Riproposto, senza cambiamenti, l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10%. Nell’ipotesi di mancato affrancamento la riserva sarà assoggettata ad imposizione solamente in caso di distribuzione dei dividendi ai soci.
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