Sulla questione del diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite sono state emesse, dalla Corte di giustizia Ue, due sentenze che precisano i contorni della loro fruizione.
Con sentenze del 6 novembre 2018 relative alle cause C-619/16 e C-684/16, si accerta l’interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88, che stabilisce come gli Stati membri debbano intervenire perché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, e che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un’indennità finanziaria, tranne quando si arriva alla fine del rapporto di lavoro.
La Corte Ue rammenta come ogni lavoratore abbia diritto alle ferie annuali retribuite: tale principio è particolarmente sentito nel diritto sociale dell’Unione, e ad esso non è consentito derogare se non nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88.
Anche in considerazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori - che sancisce il diritto di ogni lavoratore a ferie annuali retribuite – una normativa nazionale non può stabilire che, se un lavoratore non ha chiesto, durante il periodo di riferimento, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, si ha la conseguenza – senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto in condizione di esercitare tale diritto – di perdere il beneficio del diritto in parola e, quindi, il diritto a un’indennità finanziaria per le ferie non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro deve, quindi, fare in modo che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare il diritto alle ferie; deve assicurarsi concretamente che il lavoratore sia effettivamente in grado di godere delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo. Si aggiunge che è tenuto anche a dare l’informazione che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro.
Diversamente, nel caso in cui il lavoratore, in modo deliberato e sapendo delle conseguenze che ne derivano, si astenga dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto, in base all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88, è possibile stabilire che si perda tale diritto, oltre che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, andare incontro alla mancata corresponsione di un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute. Questo, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre al lavoratore di esercitare il suddetto diritto.
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