Sia i soggetti pubblici che le persone giuridiche private, come le banche, sono tenuti all’osservanza di particolari tutele nel trattamento dei dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute dei clienti. Questo anche quando agiscano rispettivamente in funzione della realizzazione di una finalità di pubblico interesse o in adempimento di un obbligo contrattuale.
Detti dati sensibili, in particolare, possono essere trattati solo mediante modalità organizzative, quali tecniche di cifratura o criptatura, che rendano non identificabile l’interessato.
Così le Sezioni Unite civili di Cassazione, nel testo della sentenza n. 30981 depositata il 27 dicembre 2017.
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